Ordinanza n. 242/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 192legge 22/1989
- art. 2legge 22/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo
comma, ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale
sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova
disciplina della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 16
marzo 1990 dalla Corte d'appello di Perugia nel processo penale a
carico di Antonelli Nazareno, iscritta al n. 92 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 16
marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, terzo comma,
ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale
sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella
parte in cui non consente al difensore dell'imputato contumace di
proporre impugnazione avverso la sentenza se non sia munito di
specifico mandato;
che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930,
quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.
22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato
irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia
munito di specifico mandato (v., anche, le ordinanze n. 376 del 1990
e n. 84 del 1991);
che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non
valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace
non sia irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di
conferire al suo difensore, d'ufficio o di fiducia, lo specifico
mandato richiesto dalla norma denunciata (v. ordinanze n. 375, n. 440
e n. 464 del 1990);
che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice
di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della
legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte