Ordinanza n. 242/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 47d.P.R. 639/1970
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19
settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, promossi con due
ordinanze emesse l'8 novembre 1995 e il 29 novembre 1995 dal Pretore
di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Panizzardi
Angelina ed altri e l'INPS e Andreetta Mafalda ed altra e l'INPS,
iscritte ai nn. 139 e 161 del registro ordinanze 1996 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Panizzardi Angelina e dell'INPS
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi contro l'INPS da
Angelina Panizzardi ed altri per ottenere l'integrazione al minimo di
pensioni già in godimento, il Pretore di Milano, con due ordinanze
dell'8 e del 29 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte (terzo
comma) che prevede l'applicabilità del nuovo regime decadenziale
triennale anche nel caso in cui, essendo stata la domanda di
prestazione presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge
citato (19 settembre 1992), a questa data non fosse stato ancora
proposto il ricorso amministrativo. Il primo comma della disposizione
in esame reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che riduce da dieci a tre anni il
termine decadenziale del diritto ai ratei dei trattamenti
pensionistici, aggiungendo alle due date di decorrenza
alternativamente indicate dal testo originario (data di comunicazione
della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell'Istituto, ovvero data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia) una terza ipotesi riferita alla "data di scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimentoamministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione"; il comma 3 dispone che la nuova disciplina non si
applica "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima
data";
che, nei casi di specie, essendo stato il ricorso amministrativo
proposto dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 384 del 1992,
il giudice rimettente, ha ritenuto di argomentare a contrario dalla
sentenza n. 20 del 1994 di questa Corte l'applicabilità dell'art.
4, primo comma, del decreto-legge, a stregua del quale i ricorrenti
sarebbero decaduti dall'azione giudiziaria, essendo ampiamente
trascorsi al momento della sua proposizione tre anni dalla scadenza
dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo;
che, così interpretato, l'art. 4 del decreto-legge citato viene
impugnato per contrasto: a) con l'art. 24 Cost., in quanto comporta
il sacrificio di diritti che, fino al giorno dell'entrata in vigore
del nuovo regime, esistevano e potevano essere fatti valere in
giudizio; b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché la mancata
previsione di un regime transitorio per situazioni come quelle in
questione attua una sorta di espropriazione di diritti previdenziali
costituzionalmente garantiti;
che nel primo giudizio davanti alla Corte si è costituita la
ricorrente concludendo per la fondatezza della questione;
che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata,
ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una
dichiarazione di infondatezza;
Considerato che la questione è già stata esaminata da questa
Corte e dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con
sentenza n. 128 del 1996;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte