Ordinanza n. 242/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57Riscossione imposte sul reddito
- art. 16d.lgs. 46/1999
- art. 1legge 337/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), come modificato dall'art. 16 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza emessa il
20 luglio 2000 dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento
civile vertente tra Antonio Cafiero ed altra ed il Banco di Napoli
S.p.a., iscritta al n. 705 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il tribunale di Torre Annunziata ha proposto - in
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 16
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1
della legge 28 settembre 1998, n. 337);
che l'ordinanza è stata pronunziata in un giudizio nel quale
due debitori - proprietari di due beni immobili pignorati dal
concessionario del servizio di riscossione dei tributi, che ne aveva
determinato il valore ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n. 602 del
1973 - avevano chiesto (sulla premessa che tale valore non
corrispondesse a quello di mercato) un provvedimento di urgenza, di
cui il rimettente non specifica il contenuto, assumendo di essere
"privati del diritto di azionare i rimedi di cui agli artt. 496
(riduzione del pignoramento) e 601 (divisione degli immobili)";
che il rimettente - ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex
art. 700 del codice di procedura civile, in quanto "nel sistema
delineato dal d.P.R. n. 602 del 1973 non è previsto il rimedio della
riduzione del pignoramento né quello della divisione dei beni da
espropriare", e premesso che il giudice ordinario può sospendere
l'esecuzione esattoriale relativa a tributi riservati alla sua
giurisdizione - ha, con la stessa ordinanza, sospeso la vendita degli
immobili pignorati e sollevato la questione di legittimità
costituzionale della norma citata "nella parte in cui non prevede per
il debitore la possibilità di agire con ricorso al giudice
dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento,
analogamente a quanto disposto dall'art. 496 cod. proc. civ.";
che nessuna delle parti si è costituita avanti a questa
Corte.
Considerato che la norma impugnata dispone, al primo comma, che
non sono ammesse le opposizioni (all'esecuzione) regolate
dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti
la pignorabilità dei beni, e le opposizioni (agli atti esecutivi)
regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità
formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, disciplinando,
quindi, al secondo comma, le modalità di fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti "se è proposta opposizione all'esecuzione o
agli atti esecutivi";
che - secondo il rimettente - tale norma, viceversa, "esclude
la possibilità di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi"
ed inoltre "non prevede per il debitore la possibilità di agire con
ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del
pignoramento";
che il giudice rimettente - adito ai sensi dell'art. 700 cod.
proc. civ. - non spiega minimamente le ragioni per le quali, dopo
aver emanato un provvedimento urgente di sospensione della vendita di
beni pignorati, ha mantenuto il giudizio avanti a sé, ancora nella
veste di giudice della cautela, ed ha considerato rilevante la
questione di legittimità costituzionale di una norma concernente i
poteri del giudice dell'esecuzione;
che è del pari assolutamente priva di motivazione la tesi,
apoditticamente enunciata in termini generali, secondo cui, in
materia di esecuzione esattoriale, non sarebbero ammesse né le
opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, né la riduzione
del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ;
che, del resto, il rimettente ha già ritenuto di soddisfare
- con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione esattoriale
emanato ex art. 700 cod. proc. civ. - le esigenze di tutela a suo
dire non garantite dalla norma impugnata, nell'interpretazione da lui
accolta;
che ciascuno di siffatti rilievi determina da solo la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, dal tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte