Ordinanza n. 243/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo
comma, della legge della regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96
(Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),
promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal giudice di pace di
Lucca nel procedimento civile vertente tra il comune di Lucca e
Stefani Paolo, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
Ritenuto che con ordinanza 18-22 marzo 1999 il giudice di pace di
Lucca ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento all'art. 108 della Costituzione -
dell'art. 32, terzo comma, della legge della regione Toscana 20
dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e
determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che, in caso di
assegnazione in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime
condominiale, le spese relative ai servizi a rimborso (quali le spese
di riscaldamento) sono versate direttamente all'amministrazione del
condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero
nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi;
che nella specie il giudice di pace rimettente - dopo aver
emesso decreto d'ingiunzione nei confronti del comune di Lucca, quale
proprietario di un immobile, per il pagamento di rate condominiali
non corrisposte al condominio dall'assegnatario in locazione
dell'immobile stesso - è stato adi'to con atto di opposizione dal
comune medesimo;
che quest'ultimo ha preliminarmente eccepito il suo difetto
di legittimazione passiva ex art. 32 della legge regione Toscana 20
dicembre 1996, n. 96, che al terzo comma - dopo aver riconosciuto
agli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a
regime condominiale il diritto di voto in luogo dell'ente gestore,
per le delibere relative alle spese ed alle modalità dei servizi a
rimborso (quali le spese di riscaldamento) - prevede "che le spese
relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione
del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il
recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi";
che tale disposizione - secondo il giudice rimettente -
contrasta con l'art. 108 della Costituzione, che riserva la materia
giurisdizionale esclusivamente alla potestà legislativa dello Stato,
senza che il legislatore regionale possa intervenire;
che è intervenuta in giudizio la regione Toscana chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata sulla base del rilievo che
non può dirsi violato l'art. 108 della Costituzione perché la
disposizione censurata non riguarda né l'ordinamento giudiziario,
né la tutela giurisdizionale;
Considerato che l'ordinanza di rimessione solleva la questione di
costituzionalità sotto il profilo che la materia della tutela
giurisdizionale è riservata alla potestà legislativa dello Stato e
che quindi la disposizione della legge regionale censurata avrebbe
ecceduto dalle competenze regionali;
che - pur dovendo ribadirsi che il legislatore regionale non
può emanare norme che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero
dispongano in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria,
riservando l'art. 108 della Costituzione alla competenza del
legislatore statale la materia della giurisdizione e quella
processuale (sentenze nn. 133 del 1998; 390 del 1996; 459 del 1995;
76 del 1995; 303 del 1994) - nella specie però deve rilevarsi che la
disposizione censurata non detta alcuna norma in tali materie;
che, infatti, l'art. 32 della legge regione Toscana 20
dicembre 1996, n. 96, nel prevedere che, in caso di assegnazione in
locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in
stabili a regime condominiale, le spese relative ai servizi definiti
a rimborso comprensive di quelle del riscaldamento, sono versate
dagli assegnatari "direttamente all'amministrazione del condominio"
pone un obbligo diretto, di natura sostanziale, a carico di questi
ultimi nei confronti del condominio;
che simmetricamente la stessa disposizione, nel prevedere che
all'amministrazione del condominio" compete di agire anche in
giudizio per il recupero delle spese suddette nei confronti degli
assegnatari inadempienti o morosi, opera sul piano sostanziale e non
già su quello della tutela giurisdizionale perché pone un credito
in favore del condominio direttamente nei confronti degli
assegnatari, senza peraltro alterare la posizione dei diritti e degli
obblighi dell'ente gestore nei confronti del condominio stesso e
senza in particolare introdurre alcuna ipotesi di accollo privativo;
che d'altro canto è estraneo all'ambito della censura di
costituzionalità proposta dal giudice a quo il diverso ed ulteriore
profilo concernente il limite che la potestà legislativa regionale
incontra nella materia del diritto privato, fondato sull'esigenza,
connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire
l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di
diritto che disciplinano i rapporti fra privati (sentenze n. 326 del
1998; 82 del 1998; 307 del 1996; 462 del 1995; 408 del 1995; 441 del
1994);
che pertanto la sollevata questione di legittimità
costituzionale risulta manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, della legge
della regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per
l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in
relazione all'art. 108 della Costituzione, dal giudice di pace di
Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte