Ordinanza n. 244/1986
Altra decisione · depositata il 18/11/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 14d.P.R. 597/1973
- art. 46d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett.
e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (" Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso
con due ordinanze emesse il 21 marzo 1985 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Perugia sui ricorsi proposti da Mazzini Luigi e
Barbieri Ugo iscritte ai nn. 198 e 199 del registro ordinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1 s.s.
dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 12,
lett. e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche") sotto il
profilo che essi, assoggettando a tassazione anche le indennità di
buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., contrasterebbero con gli artt. 3,
38, 53 e 76 Cost.;
Considerato che le ordinanze sollevano entrambe la medesima
questione, per cui i giudizi vanno riuniti;
Che, successivamente alla proposizione di detta questione di
legittimità costituzionale, è stata promulgata la l. 26 settembre
1985, n. 482 (" Modificazioni del trattamento tributario delle
indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita"), dichiarata parzialmente
illegittima con sentenza 7 luglio 1986, n. 178;
Che, pertanto, è necessario un riesame della rilevanza della
questione proposta da parte dei giudici a quibus alla stregua dello ius
superveniens;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
secondo grado di Perugia, perché riesamini alla stregua dello ius
superveniens la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte