Ordinanza n. 244/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 81Costituzione
- art. 100Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 105Costituzione
- art. 37legge 87/1953
citata
- art. 4legge 675/1996
- art. 7legge 675/1996
- art. 28legge 675/1996
- art. 31legge 675/1996
- art. 32legge 675/1996
- art. 33legge 675/1996
- art. 15legge 374/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito degli artt. 4, comma 2, 7, 28, 31,
32 e 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), promosso dal giudice di pace di Scandiano, con ricorso
depositato il 14 gennaio 1999 ed iscritto al n. 106 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il giudice di pace di Scandiano, nella veste di
coordinatore dell'ufficio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Parlamento, in relazione alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), per violazione degli artt. 81, primo
comma, 100, secondo comma, 104, primo comma, e 105 della
Costituzione;
che il ricorrente, ritenuta la propria legittimazione attiva ad
essere parte del conflitto, "in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene", nonché la
legittimazione passiva delle Camere del Parlamento per il medesimo
motivo, lamenta la lesione - derivante dagli artt. 4, comma 2, 7, 28,
31 e 32 della legge n. 675 del 1996 - della "piena indipendenza che
gli compete quale organo giurisdizionale" poiché l'organo istituito
dalla citata legge n. 675 del 1996, denominato poi, con decreto
legislativo correttivo 9 maggio 1997, n. 123, "Garante per la
protezione dei dati personali", dotato di potere di indagine sui
magistrati, titolari di uffici giudiziari, e di potere sanzionatorio
nei loro confronti, si sovrapporrebbe "agli organi di controllo e di
vigilanza previsti dalla Costituzione nei confronti della
magistratura", con violazione degli artt. 104, primo comma, e 105
della Costituzione;
che il ricorrente censura altresì l'art. 33, comma 3, della
stessa legge n. 675 del 1996, che violerebbe l'autonomia della
magistratura perché, imponendo ai titolari degli uffici giudiziari
"di fare un uso improprio dei fondi loro assegnati dallo Stato", li
obbligherebbe a trasferire al Garante parte dei medesimi fondi, in
violazione degli artt. 81, primo comma, 100, secondo comma, e 104,
primo comma, della Costituzione;
che lo stesso ricorrente, ricordate le definizioni di "dato
personale" (art. 1, comma 2, lettera c), di "trattamento" (art. 1,
comma 2, lettera b) e di "titolare" (art. 1, comma 2, lettera d),
contenute nella legge oggetto del ricorso, si duole del fatto che il
Garante avrebbe autonomi poteri di controllo, indagine e vigilanza su
qualunque persona fisica e giuridica ("cui competono le decisioni in
ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati
personali", art. 1, comma 2, lettera d) e quindi anche sui titolari
di uffici giudiziari, i quali sarebbero altresì soggetti ai poteri
ispettivi di accertamento e di verifica del medesimo Garante, che si
avvale della collaborazione di altri organi dello Stato (carabinieri
e altre forze di polizia);
che quindi la legge n. 675 citata, sottoponendo il magistrato
titolare di ufficio giudiziario alla possibilità di essere "indagato
e sanzionato" dal Garante nel caso che abbia "omesso" di fornire le
informazioni e di esibire i documenti da questo richiesti, lederebbe
l'indipendenza degli organi giurisdizionali e degli uffici
giudiziari;
che infine l'obbligo, derivante dall'art. 33, comma 3, della
legge, a carico dei magistrati di "effettuare la notifica dei dati
prevista dagli artt. 7 e 28 allegando la ricevuta del versamento di
L. 25.000" su di un conto corrente intestato al Garante,
confliggerebbe con l'autonomia contabile degli uffici giudiziari
sull'uso delle somme loro assegnate, creando una illegittima gestione
"fuori-bilancio" e distogliendo i fondi dell'ufficio dall'uso cui
sono destinati (spese proprie dell'ufficio); il tutto in contrasto
con gli artt. 81, primo comma, 100, secondo comma, e 104, primo
comma, della Costituzione.
Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa
Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso
sia ammissibile, nel concorso dei requisiti soggettivi prescritti e
in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione;
che, sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza
costituzionale è costante nel ritenere legittimati ad essere parti
di conflitti di attribuzione i singoli organi giurisdizionali, in
relazione al carattere diffuso che contrassegna il potere di cui
fanno parte e alla loro competenza a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartengono, ma limitatamente all'esercizio
dell'attività giurisdizionale (ordinanza n. 87 del 1978), assistita
da garanzia costituzionale;
che, nel caso di specie, il giudice di pace ricorrente è
manifestamente privo di legittimazione attiva, in quanto agisce in
qualità di "coordinatore" dell'ufficio, alla stregua e con i poteri
di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione
del giudice di pace), e non nell'esercizio di funzioni
giurisdizionali;
che pertanto il ricorso, per carenza del requisito soggettivo, è
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte