Ordinanza n. 244/2000
Altra decisione · depositata il 26/06/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 45/1990
usata come parametro
citata
- art. 2legge 29/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5
marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti),
promosso con Ordinanza emessa l'8 settembre 1998 dal pretore di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Cavallini Franco e la
Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti ed altro iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Cavallini Franco;
Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Anna Campilii per Cavallini
Franco.
Ritenuto che con Ordinanza emessa l'8 settembre 1998 il pretore
di Bologna, nel corso di un giudizio promosso da Franco Cavallini
contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli
ingegneri ed architetti e l'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990,
n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti), "nella parte in cui, ai
fini del diritto e della misura di un'unica pensione, tale
disposizione prevede modalità di ricongiunzione dei periodi di
contribuzione esistenti presso le diverse gestioni previdenziali
difformi da quelle stabilite, per i lavoratori autonomi iscritti o
stati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
gestite dall'Inps, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29";
che la prospettata questione, sollevata ad istanza di parte,
sarebbe ad avviso del giudice a quo rilevante, giacché l'attore nel
giudizio principale chiede, tra l'altro, che il quantum dell'onere di
ricongiunzione spettante all'Inpdai - presso il quale egli intende
effettuare la ricongiunzione della posizione assicurativa
precedentemente maturata presso la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per gli ingegneri ed architetti, allo scopo di ottenere la
pensione di anzianità - "sia determinato analogamente a quanto il
terzo comma dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dispone
per gli altri lavoratori autonomi";
che la questione, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, non è, ad avviso del giudice rimettente,
manifestamente infondata, non potendosi giustificare la disparità di
trattamento tra liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti
all'Inps risultante dall'impugnato art. 2 della legge n. 45 del 1990,
che impone ai primi di versare alla gestione accentratrice l'intera
riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa
dell'incremento di pensione derivante dalla ricongiunzione (al netto
dei contributi trasferiti dalla gestione di provenienza), in
difformità da quanto previsto per i secondi, i quali, in base
all'art. 2 della legge n. 29 del 1979, invocato quale tertium
comparationis sono assoggettati ad un onere di ricongiunzione
inferiore, corrispondente al cinquanta per cento della riserva
matematica (da versare alla gestione previdenziale di destinazione,
sempre al netto dei contributi trasferiti dalla gestione di
provenienza);
che anche in riferimento all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione la questione sarebbe, secondo il giudice a quo non
manifestamente infondata, giacché "impedire ... a un lavoratore di
valersi della ricongiunzione (fissando un prezzo di fatto per lui
insostenibile) sembra equivalente a impedire al medesimo l'accesso a
un mezzo che già il legislatore ha, in generale, stabilito come
adeguato alle esigenze di vita dei lavoratori versanti in situazioni
del tutto assimilabili a quelle di chi abbia necessità, per accedere
allo stesso mezzo, di una ricongiunzione contributiva";
che nel presente giudizio costituzionale si è costituito il
ricorrente nel procedimento a quo per argomentare la fondatezza della
questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di
Bologna, svolgendo deduzioni in buona parte coincidenti con la
motivazione dell'ordinanza di rimessione, ed aggiungendo che "l'onere
della ricongiunzione al 100 per cento, piuttosto che al 50 per cento,
non è determinato in considerazione della gestione previdenziale
verso la quale si esercita la rincongiunzione - a dimostrazione che
la ragione di tale diversa onerosità non dipende dalla gestione -,
ma in considerazione della qualificazione giuridica del tipo di
attività del soggetto che esercita il diritto alla ricongiunzione
stessa: sicché si determina, in tal modo, una discriminazione
personale assolutamente inspiegabile";
che ad avviso della parte costituita nel presente giudizio,
il pregiudizio derivante dall'eccessiva onerosità della
ricongiunzione, come disciplinata dalla disposizione impugnata, "è
tanto più grave, in considerazione del fatto che il vigente
ordinamento non prevede alternative non onerose alla ricongiunzione -
quale potrebbe essere, in ipotesi, l'estensione al diritto interno
dell'istituto della totalizzazione ... -, sicché, il soggetto, ove
non sia in grado di affrontare detti oneri, rischia di perdere,
insieme alla possibilità di far valere tutti i periodi assicurativi,
il diritto stesso alla tutela previdenziale".
Considerato che, con la sentenza n. 61 del 1999, successiva
all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato infondata una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
n. 45 del 1990 analoga a quella sollevata dal pretore di Bologna;
che tuttavia, con riferimento alla mancata previsione di
forme di totalizzazione dei periodi assicurativi alternative alla
ricongiunzione onerosa - lamentata dalla parte privata -, la citata
sentenza n. 61 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui
non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il
diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni
nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla
ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi
pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati in motivazione;
che pertanto l'intervenuta innovazione rende necessario
disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un
nuovo esame della questione, nel quadro complessivo della
sopravvenuta giurisprudenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte