Ordinanza n. 245/1983
Altra decisione · depositata il 25/07/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13
u.c., della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 e
dell'art. 42, n. 1, della legge della Regione Lombardia 31 luglio 1978,
n. 47 (Competenza in ordine alla opposizione all'ingiunzione che irroga
una sanzione amministrativa) promossi con le ordinanze emesse il 12
febbraio 1980 dal Tribunale di Sondrio e il 17 marzo, il 20 marzo e 12
maggio (due ordinanze) 1981 dal Pretore di Legnano, rispettivamente
iscritte al n. 331 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 350, 351, 507
e 508 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 180 del 1980 e nn. 276 e 304 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente della Giunta regionale
della Lombardia;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di
Sondrio ed il Pretore di Legnano dubitano - entrambi in riferimento
all'art. 117 Cost. ed il secondo anche agli artt. 108, primo comma e 5
Cost. - della legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma,
della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (recante la
"disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
regionale"), in quanto prevede che l'opposizione all'ingiunzione che
irroga una sanzione amministrativa vada proposta ai sensi dell'art. 3
r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e cioè "avanti il conciliatore o il
pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente,
secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura
civile";
che il Tribunale di Sondrio dubita altresì - sempre a motivo della
carenza di competenza legislativa delle regioni in materia
giurisdizionale (art. 117 Cost.) - della legittimità costituzionale
dell'art. 42, n. 1 della legge della regione Lombardia 31 luglio 1978,
n. 47 (recante norme per la protezione della fauna e la disciplina
dell'esercizio venatorio) in quanto richiama, in tema di procedura per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa
legge, le disposizioni di cui alla predetta l. reg. n. 28/1976 e
quindi, tra esse, il citato art. 13, ultimo comma;
che infine il Pretore di Legnano dubita anche con le stesse
ordinanze, in riferimento agli artt. 108, primo comma e 117 Cost.
della legittimità costituzionale del medesimo art. 13, ultimo comma,
l. reg. n. 28/1976, in quanto richiama (tra l'altro) l'art. 2, secondo
comma, del citato r.d. n. 639/1910 e con ciò prevede che l'ingiunzione
emessa dal sindaco debba essere vidimata e resa esecutoria dal pretore.
Considerato che peraltro, dopo l'emanazione delle predette
ordinanze, è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689
(recante "Modifiche al sistema penale") la quale ha dettato, nel capo
I, una nuova disciplina generale dell'illecito amministrativo,
stabilendo in particolare: a) all'art. 12, che "le disposizioni di
questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia
diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro"; b) all'art. 31 cpv., sotto la rubrica "provvedimenti
dell'autorità regionale" che "l'opposizione contro
l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli artt. 22 e 23" il primo dei
quali prevede in proposito che l'opposizione è proposta "davanti al
pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione"; c) all'art.
42, che è abrogata - oltre a talune leggi specificamente indicate -
"ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge"; d)
all'art. 18, ult. comma, che "l'ordinanza-ingiunzione costituisce
titolo esecutivo" senza che occorra il visto di esecutorietà del
pretore prescritto dall'art. 2 cpv. R.D. n. 639/1910;
che pertanto, dovendosi valutare l'applicabilità nei giudizi in
corso delle norme processuali sopravvenute, si rende necessaria la
restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché procedano
(anche) al conseguente riesame della rilevanza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio ed al
Pretore di Legnano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte