Ordinanza n. 246/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 91/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 1°
febbraio 1977, n. 12 convertito con modificazioni in legge 31 marzo
1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Esselunga e Stanzione
Maria ed altri iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Esselunga ed Alloggio
Caterina ed altri iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che con ordinanza del 16 maggio 1990, pervenuta alla
Corte costituzionale il 28 gennaio 1991 (R.O. n. 50/91), il Tribunale
di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con
modificazioni in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui
esclude, senza limiti temporali, la computabilità dell'indennità di
contingenza sulla quattordicesima mensilità del settore commercio;
che identica questione è stata sollevata dal medesimo Tribunale
con altra ordinanza di pari data, pervenuta alla Corte il 4 febbraio
1991 (R.O. n. 81/91);
che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che è opportuno disporre la riunione dei giudizi
affinché siano decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata decisa dalla sentenza n. 124 del
1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta
dal 28 febbraio 1986, della norma impugnata, nella parte in cui non
consente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi
retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione
collettiva prevalente nel settore dell'industria;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo
1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di
contingenza), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte
qua con sentenza n. 124 del 1991, questione sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte