Ordinanza n. 246/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 103Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 13legge 16/1987
usata come parametro
citata
- art. 142Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, nono
comma, del d.P.R. 11 (recte: 15) giugno 1959, n. 393 (Testo unico
delle norme sulla circolazione stradale), nel testo introdotto
dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 (Disposizioni
urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale),
convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132, promosso con ordinanza
emessa il 5 novembre 1993 dal Pretore di Verona nel procedimento
civile vertente tra Boran Massimo ed il Prefetto di Verona, iscritta
al n. 742 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Verona ha sollevato, con l'ordinanza in
epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 103,
nono comma, del d.P.R. 11 (recte: 15) giugno 1959, n. 393 (Testo
unico delle norme sulla circolazione stradale), nel testo introdotto
dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in
legge 30 marzo 1987, n. 132, in riferimento agli articoli 3, 4 e 35
della Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, in quanto
colpisce con la sanzione della sospensione della patente di guida una
categoria di cittadini che usa il proprio veicolo come strumento di
lavoro, si porrebbe in contrasto con la rilevanza costituzionale del
lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione) quale espressa nelle
decisioni di questa Corte che hanno dichiarato l'incostituzionalità
di limitazioni tali da comportare la pratica soppressione o la grave
compressione della sfera di libertà lavorativa dell'individuo;
che la norma sarebbe altresì in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto prevede, per una stessa violazione, un
trattamento differenziato a seconda che la violazione venga commessa
da un conducente di veicolo pesante ovvero da un conducente di
autovettura; disparità, questa, che il nuovo codice della strada
(art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) avrebbe
inteso eliminare, con significativa incidenza ai fini della
complessiva valutazione della fondatezza della questione sollevata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o
comunque di infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione è priva di elementi
idonei alla individuazione della fattispecie dedotta nel giudizio
principale e, quindi, alla verifica del carattere di necessaria
pregiudizialità della questione sottoposta all'esame della Corte
rispetto al giudizio a quo;
che, d'altra parte, neppure risultano elementi idonei a tal fine
gli accenni, contenuti nell'ordinanza di rinvio, dai quali
induttivamente potrebbe ricavarsi un sommario quadro dell'oggetto del
giudizio principale (sanzione collegata a violazione del limite di
velocità da parte di conducente di mezzo pesante), giacché
l'esclusivo riferimento della questione alla sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida si pone in ogni caso in
contraddizione con la specificazione della norma denunciata (art.
103, nono comma, del d.P.R. n. 393 del 1959), che non contempla detto
istituto, previsto nel successivo undicesimo comma, seconda parte; il
che rimarca l'impossibilità del controllo sul necessario requisito
della rilevanza della questione;
che di quest'ultima, pertanto, in accoglimento della conforme
eccezione dell'Avvocatura dello Stato, deve dichiararsi la manifesta
inammissibilità, come da costante orientamento di questa Corte (da
ultimo, ordd. nn. 136 e 43 del 1994).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 103, nono comma, del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione
stradale), nel testo introdotto dall'art. 13 del decreto-legge 6
febbraio 1987, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), convertito in legge
30 marzo 1987, n. 132, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35
della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte