Ordinanza n. 246/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 217/1990
usata come parametro
- art. 10Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 49legge 1043/1973
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 5legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 6,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa
il 10 maggio 1995 dal pretore di Ancona sull'istanza proposta da
Laghfiri Rachid iscritta al n. 805 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministi;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che il pretore di Ancona - in un procedimento di
ammissione al gratuito patrocinio promosso da un cittadino del
Marocco (nei cui confronti era stata emessa sentenza di applicazione
della pena ex art. 444 del codice di procedura penale, poi revocata
per sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma
incriminatrice) - ha sollevato, con ordinanza del 10 maggio 1995,
questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato
disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n.
217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), nella parte in cui impone al giudice di revocare il
provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dello straniero,
ove manchi l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità
dell'autodichiarazione di non abbienza del richiedente "anche quando
tale mancanza sia dovuta all'assenza fisica dell'imputato nel
procedimento penale, come nel caso del latitante o
dell'irreperibile";
che, in particolare, il giudice a quo ritiene detta normativa in
contrasto con l'art. 24 e con l'art. 10 della Costituzione in
relazione all'art. 49 della "Convenzione di reciproco aiuto
giudiziario fra l'Italia e il Marocco" (conclusa a Roma il 12
febbraio 1971 e ratificata con la legge 12 dicembre 1973, n. 1043);
che, infatti, a suo avviso, mentre la riferita disposizione
pattizia prevede che i cittadini di ciascuno dei due paesi contraenti
godano, sul territorio dell'altro, il beneficio dell'assistenza in
giudizio alla pari di quelli dello Stato ospitante, la normativa
nazionale sul gratuito patrocinio, della cui legittimità si dubita,
non assicurerebbe viceversa una siffatta parità, in quanto - con il
richiedere la menzionata attestazione consolare in ordine alla
veridicità della autocertificazione di non abbienza che, per lo
straniero, sostituisce le pur più minuziose dichiarazione e
certificazioni prescritte per il richiedente italiano - "se
semplifica la richiesta di gratuito patrocinio allo straniero e
dunque al cittadino marocchino che sia fisicamente presente nel
processo, la renderebbe di fatto però improponibile per colui che,
come nella specie, dopo aver formulato l'istanza, si renda
latitante";
che di detta questione l'intervenuto Presidente del Consiglio dei
ministri ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, sul rilievo
che, in conseguenza dell'intervenuta revoca della sentenza di
condanna, l'eventuale suo accoglimento non avrebbe alcuna concreta
incidenza sulla situazione processuale e sostanziale dell'imputato;
Considerato che va respinta l'eccezione di irrilevanza, avendo, per
tal profilo, il pretore rimettente congruamente argomentato che la
revoca della condanna "non elimina l'interesse alla decisione nella
procedura in corso, poiché occorre in ogni caso stabilire se al
pagamento del compenso dovuto al difensore per l'opera prestata nel
processo, debba o non far fronte lo Stato";
che, nel merito, la questione è manifestamente infondata;
che, infatti, la situazione che il giudice a quo assume
discriminatoria nei confronti dello straniero e che vorrebbe, per
ciò, emendata, con sottrazione del beneficio all'automatismo della
revoca in mancanza della prescritta attestazione, è propriamente
quella in cui l'acquisizione (ed il deposito) di quella
certificazione resti di fatto impedita dall'allontanamento
dell'imputato e dalla conseguente impossibilità per il suo difensore
di entrare in contatto con lui e di metterlo in condizione di
produrre, anche indirettamente per suo tramite, la fotocopia del
passaporto o di altro documento d'identità, come richiesto
dall'autorità consolare per il rilascio dell'attestazione in parola
secondo quanto riferisce lo stesso giudice remittente;
che analoga situazione impeditiva non dissimilmente puo però
verificarsi anche nei confronti del cittadino italiano (che si renda,
come nella specie, latitante "prima di aver avuto conoscenza del
decreto di ammissione al patrocinio gratuito e quindi del termine
concesso" per il deposito della ben più complessa documentazione a
lui richiesta per la certificazione del suo stato di bisogno), con la
conseguenza che, anche in questo caso, il mancato assolvimento
dell'onere certificatorio da parte del latitante conduce egualmente
alla revoca del beneficio;
che a nessuna disparità di trattamento, sul terreno della
difesa, tra cittadino italiano e straniero dà quindi luogo la
normativa sub art. 5 della legge n. 217 del 1990 citata, a torto per
ciò denunciata;
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 5
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), sollevata dal Pretore di
Ancona, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 10 e
24 della Costituzione, in relazione all'art. 49 della Convenzione di
reciproco aiuto giudiziario fra l'Italia e il Marocco, ratificata con
legge 12 dicembre 1973, n. 1043.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte