Ordinanza n. 246/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 341/1990
- art. 17legge 127/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promossi con 32 ordinanze emesse l'11 marzo (n. 4
ordinanze), il 12 febbraio (n. 7 ordinanze), l'11 marzo (n. 4
ordinanze), il 12 febbraio (n. 8 ordinanze), il 29 gennaio, il 15
aprile (n. 5 ordinanze), il 15 gennaio, il 12 febbraio e l'11 marzo
1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
rispettivamente iscritte ai nn. 871, dal 915 al 923 e 925 del
registro ordinanze 1998 e dal n. 29 al n. 40 e dal n. 112 al n. 120
del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 3,
5 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di Tommaso Cuneo ed altro nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che, con trentadue ordinanze di identico contenuto (r.o.
nn. 871, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925 del 1998,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119 e 120 del 1999), il Tribunale amministrativo
regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come
modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.
127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo) - che ha attribuito
al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai
corsi di laurea universitari - in riferimento al principio
costituzionale della riserva relativa di legge nella materia, nonché
agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
che il giudice rimettente ritiene la questione rilevante,
trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla
immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le
rispettive università hanno stabilito un numero massimo di
iscrizioni e l'amministrazione ha dettato, con il decreto
ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in
materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse
attività di orientamento), norme regolamentari che trovano,
dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;
che secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di
accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli
artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che
consentirebbe al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la
disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di
una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione
secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali
della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;
che in tutti i giudizi così promossi (tranne in quello di cui al
r.o. n. 871 del 1998) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo l'inammissibilità o la manifesta infondatezza
della questione, già decisa dalla sentenza n. 383 del 1998;
che nel giudizio di cui al r.o. n. 920 del 1998 si sono
costituite le parti private, aspiranti studenti ricorrenti nel
giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione per la
violazione dei principi costituzionali richiamati.
Considerato che le trentadue ordinanze di rinvio propongono, in
termini identici o analoghi tra loro, un'unica questione di
costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e definiti con unica decisione;
che le anzidette ordinanze sollevano la medesima questione di
legittimità costituzionale già decisa da questa Corte con la
sentenza n. 383 del 1998 di non fondatezza e con le ordinanze nn. 103
e 175 del 1999 di manifesta infondatezza;
che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti profili o
motivi nuovi che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il
precedente indirizzo giurisprudenziale;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 33 e 34 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte