Ordinanza n. 247/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 1150/1942
usata come parametro
citata
- art. 42legge 1150/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 nn. 2,
3, 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150, promosso con ordinanza emessa il
26 maggio 1981 dal Tribunale amministrativo per la Regione Marche su
ricorso proposto da Di Fabio Gaetano contro la Regione Marche ed altri,
iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione di Di Fabio Gaetano;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato su impugnazione
di Di Fabio Gaetano ed avente per oggetto il "piano dei servizi
pubblici" di San Benedetto del Tronto, adottato dal Consiglio comunale
con deliberazione del 23 dicembre 1977 ed approvato dalla Giunta della
Regione Marche il 7 agosto 1979, il Tribunale amministrativo regionale
con ordinanza del 26 maggio 1981 (reg. ord. n. 797 del 1981) sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 nn. 2, 3, 4, e
40 l. 17 agosto 1942 n. 1150, per contrasto con l'art. 42, secondo
comma, Cost.;
che, dopo aver rilevato che il detto piano sottoponeva nuovamente a
vincolo per verde pubblico un'area di proprietà del ricorrente, già
vincolata nello stesso modo dal piano regolatore generale del 1974, il
Tribunale riteneva di impugnare le sopra dette disposizioni di legge in
quanto, a suo avviso, consentivano di imporre su aree private, mediante
strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa
senza previsione di indennizzo né di termine di durata;
che il Tribunale osservava che le stesse disposizioni erano state
già dichiarate incostituzionali da questa Corte con sentenza n. 55 del
1968, appunto perché non prevedevano, per le limitazioni della
proprietà privata dei suoli urbani, operanti immediatamente e a tempo
indeterminato, un indennizzo a favore dei proprietari;
che peraltro il legislatore era intervenuto con legge 19 novembre
1968 n. 1187, che aveva imposto un termine quinquennale di efficacia ai
detti vincoli, entro il quale dovevano essere approvati i piani
particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati;
termine decorrente dall'approvazione del piano regolatore generale o,
per i piani approvati prima, dall'entrata in vigore della legge;
che lo stesso termine era stato più volte prorogato, con l. n.
756 del 1973, con d.l. n. 562 del 1975 conv. in l. n. 696 del 1975 e
con d.l. 781 del 1976 conv. in l. n. 6 del 1977;
che tuttavia, sempre ad avviso del Tribunale, la successiva l. 28
gennaio 1977 n. 10 non aveva ulteriormente prorogato i termini, facendo
venire meno l'operatività delle citate norme transitorie;
che questa Corte, inoltre, con sentenza n. 5 del 1980, aveva
escluso che la legge medesima avesse separato la facoltà di edificare
dal diritto di proprietà dei suoli, ed avesse così impedito la stessa
configurabilità dei vincoli urbanistici: di conseguenza questi
continuavano ad operare a tempo indeterminato;
che in definitiva il Tribunale riteneva che con l'entrata in vigore
della legge ult. cit. e la sent. 5/1980 fosse venuta a riprodursi la
situazione normativa anteriore alla sent. n. 55 del 1968, sopra
ricordata;
che il Di Fabio, costituitosi, affermava che la situazione
normativa descritta dal TAR imponeva a quest'ultimo di dichiarare
l'illegittimità degli atti amministrativi impugnati, senza necessità
di una previa pronuncia della Corte costituzionale: egli chiedeva
perciò che la questione fosse dichiarata inammissibile.
Considerato che la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata, in quanto già decisa da questa Corte con la sentenza 27
aprile 1982 n. 92: con questa, invero, si è escluso il presupposto
interpretativo su cui si fonda l'attuale ordinanza di rimessione,
osservandosi che la legge n. 10 del 1977 non ha regolato la materia dei
vincoli urbanistici e che la legge n. 1187 del 1968 (a differenza delle
successive norme di proroga, espressamente dotate di efficacia
temporanea) ha carattere permanente, con la conseguente perdurante
operatività del termine quinquennale di efficacia dei vincoli, ivi
previsto.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7 nn. 2, 3 e 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n.
1150, sollevata in riferimento all'art. 42 primo cpv. Cost. dal
Tribunale amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza
indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza n. 92 del
1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte