Ordinanza n. 247/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bandiera
Marino iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Bandiera
Marino, imputato del reato di mancanza alla chiamata alle armi
aggravata, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4
dicembre 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione
all'art. 5 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 25,
secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, della
Costituzione, sul presupposto che, nonostante l'omessa presentazione
alle armi dell'imputato sia stata determinata "dall'erronea
convinzione, a sua volta cagionata da erronee comunicazioni
dell'autorità, di non essere tenuto a presentarsi alle armi
sulla base del solo pubblico manifesto", l'art. 39 del codice penale
militare di pace varrebbe ad escludere ogni rilievo dell'ignoranza
delle norme che impongono la presentazione sulla base dei pubblici
manifesti anche nei casi in cui manchi il precetto personale,
ignoranza che, invece, assumerebbe valore scriminante "a norma
dell'art. 5 del codice penale, come modificato con la sentenza della
Corte costituzionale n. 364 del 1988, alle condizioni nella medesima
precisate";
E che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in
subordine, infondata;
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione
analoga (sentenza n. 325 del 1989), ha osservato come la passata
interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza militare
all'art. 39 del codice penale militare di pace, "nel senso che ivi
sarebbe posta una limitazione - in relazione ai doveri militari -
all'efficacia scusante dell'errore extra penale di cui all'art. 47,
ultimo comma, del codice penale", pur se "certamente rispondente
all'ideologia degli autori del codice, non è più oggi
giustificabile, sia perché contraria ai principi fondamentali del
diritto penale (che sono princìpi di civiltà), sia perché nel
nuovo ordinamento democratico, anche militare, quei princìpi sono
collegati all'ispirazione di fondo della Costituzione che rende ormai
anacronistica quella interpretazione", sicché per "ignoranza dei
doveri" deve intendersi "ignoranza delle fonti normative dei doveri",
mentre "gli atti amministrativi che condizionano il dovere in
concreto sono 'fatti' od 'atti' (come il manifesto) che rendono
operante il dovere in astratto disciplinato dalla norma giuridica, e
perciò si ricollegano al principio di cui alla prima parte dell'art.
47 del codice penale"; linea interpretativa, quella testé enunciata,
che del resto ha ormai finito per prevalere nella stessa
giurisprudenza militare, "la quale ha appunto ritenuto che errore
sulla portata del manifesto, vertendo su un atto amministrativo, è
in realtà errore sul presupposto storico per l'attuazione del dovere
in concreto", di talché, proprio in quanto errore di fatto che
incide sul dolo, se ne postula la rilevanza "anche nell'area
dell'art. 39 del codice penale militare di pace" in base alla
disciplina generale sancita dall'art. 16 del codice penale;
che nella specie deve ritenersi del tutto escluso qualsiasi
rilievo della "ignoranza dei doveri" nel senso dianzi precisato
(ignoranza dei doveri "in astratto", ossia delle relative fonti
normative), posto che il rimettente per un verso dà per pacifico che
l'imputato "già residente all'estero, ben sapeva che chi rientra in
Italia anteriormente al compimento del 26° anno di età è tenuto a
svolgere il servizio militare, e da amici aveva pure appreso che ciò
disponevano anche i pubblici manifesti", mentre, sotto altro profilo,
assume come provata la circostanza che l'imputato medesimo omise di
prestare attenzione ai bandi di chiamata, a seguito di erronee
informazioni fornitegli dai militi della locale Stazione dei
Carabinieri in occasione del ritiro del precetto personale;
che, pertanto, l'errore che profila il rimettente si esaurisce
in un tema di mero fatto che rinviene disciplina generale nell'art.
47, primo comma, del codice penale, di tal che l'ignoranza del
manifesto non assume nel procedimento a quo rilevanza alcuna sotto il
profilo della conoscenza astratta dei doveri e della conseguente e
dedotta interferenza che verrebbe a stabilirsi tra l'art. 5 del
codice penale - così come dichiarato parzialmente illegittimo con
sentenza di questa Corte n. 364 del 1988 - e l'art. 39 del codice
penale militare di pace;
E che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare
di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma,
e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di
Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte