Ordinanza n. 247/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Codice penale
- art. 146legge 431/1992
- art. 4legge 431/1992
usata come parametro
citata
- art. 286-bisCodice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del
codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre
1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di
persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo
unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per
l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), promosso con ordinanza
emessa il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Torino
nel procedimento di sorveglianza relativo a Nigito Salvatore,
iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato,
in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma,
n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12
novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di
persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo
unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per
l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), nella parte in cui prevede
il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti
affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis,
primo comma, del codice di procedura penale;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è
stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12
gennaio 1993, e che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di
questa Corte (vedi, da ultimo, la sentenza n. 70 del 1994 e
l'ordinanza n. 435 del 1993), la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del
codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre
1992, n. 431, (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di
persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo
unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per
l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevata, in riferimento
agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di
sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte