Ordinanza n. 247/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 665
(recte: 655) del codice di procedura civile e 2884 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1995 dal pretore
di Ancona, sez. distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente
tra Scipioni Pietro e Ferretti Luigi, iscritta al n. 888 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo il pretore di Ancona, sezione distaccata di Jesi, dopo
aver sospeso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, a seguito
di istanza dell'opponente affinché fosse anche disposta la
cancellazione dell'ipoteca iscritta in virtù di detto decreto, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1995, questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - degli artt. 665 (recte: 655) del codice di procedura
civile e 2884 del codice civile, nella parte in cui non consentono di
disporre detta cancellazione;
che il giudice a quo si duole del fatto che la normativa in
questione non gli consenta di valutare la sussistenza di gravi motivi
idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria
dell'ipoteca giudiziale", così vulnerandosi gli evocati parametri
per la disparità di trattamento tra ingiunti che ottengano la
sospensione prima o dopo l'iscrizione e per l'impossibilità
dell'opponente di porre rimedio agli effetti di una garanzia reale,
non utilizzabile dal creditore;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione, tenuto conto dell'eventualità di un
rigetto dell'opposizione, dell'adeguatezza della tutela ottenibile
attraverso la sospensione dell'esecuzione, nonché dell'onerosità
delle operazioni d'iscrizione e cancellazione dell'ipoteca;
Considerato che questa Corte, nelle sentenze nn. 65 e 200 del 1996,
ha già escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
del complessivo sistema della concessione e della sospensione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo
giudizio;
che, in particolare nella sentenza n. 200 del 1996, si è
affermata la coerenza, con il bilanciamento degl'interessi in tale
giudizio dedotti, della sospensione dell'esecutività del titolo -
intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo
- escludendosi viceversa la prospettata illegittimità costituzionale
della non revocabilità ex tunc della stessa;
che tale conclusione si fonda sull'esigenza che non resti
vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione
degli atti in ipotesi già compiuti", quale "l'iscrizione d'ipoteca",
si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito
del processo senza pregiudizio per la possibilità di realizzazione
di un credito già ritenuto meritevole della speciale tutela appunto
prevista dall'art. 642 cod. proc. civ.;
che, pertanto, la questione, anch'essa prospettata al fine di
ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli
effetti del decreto (non essendo logicamente concepibile una
cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 655 del codice di procedura civile e 2884
del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte