Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 1580/1931

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di

spedalità e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo

1975 dal pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Furlan

Giuseppe e il Comune di Martellago, iscritta al n. 207 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 174 del 2 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 dal pretore di

Mestre nel procedimento civile vertente tra Furlan Giuseppe e il Comune

di Martellago, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme per la

rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali";

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza 7 maggio 1975, n. 112, e che

non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi

dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante

"Nuove norme sul rimborso delle spese di spedalità e manicomiali"

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal

pretore di Mestre con l'ordinanza di cui in epigrafe, e già dichiarata

non fondata con sentenza n. 112 del 7 maggio 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte