Ordinanza n. 248/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57d.P.R. 761/1979
- art. 85Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 66d.P.R. 1229/1959
- art. 41legge 90/1961
usata come parametro
citata
- art. 85legge 90/1961
- art. 247Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 57legge 851/1942
- art. 85d.P.R. 1229/1959
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20
dicembre 1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali), dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto
degli impiegati civili dello Stato), dell'art. 66, lett. a), d.P.R.
15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e
degli aiutanti ufficiali giudiziari), e art. 41 legge 5 marzo 1961,
n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia
Giulia sul ricorso proposto da Pizzamiglio Attilo Cesare contro
U.S.L. n. 10 del Maniaghese e dello Spilimberghese iscritta al n. 274
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal TAR per la Lombardia
sul ricorso proposto da Carena Maurizio contro Ministero delle
Finanze iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,
dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 3 luglio 1986 dal TAR della Liguria sul
ricorso proposto da Andolfi Paolo contro Ministero di Grazia e
Giustizia ed altra iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale, dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa l'11 luglio 1986 dal TAR per la Calabria sul
ricorso proposto da Sinopoli Arturo contro Ministero dei Lavori
Pubblici iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Pizzamiglio Attilo Cesare;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che questione incidentale di legittimità costituzionale
è stata sollevata dai Tribunali amministrativi regionali per il
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Calabria, degli articoli,
rispettivamente: 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico
del personale delle unità sanitarie locali); 85 d.P.R.10 gennaio
1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 66, lett. a),
d.P.R.15 dicembre 1959 n.1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari
e degli aiutanti ufficiali giudiziari); 41 l. 5 marzo 1961 n. 90
(Stato giuridico degli operai dello Stato) insieme con il cit. art.
85 d.P.R. n. 3 del 1957;
che le norme impugnate vertono tutte sulla destituzione di
diritto prevista per i pubblici dipendenti a seguito di condanna
penale; destituzione che si assume in contrasto con i precetti
costituzionali riportati, in quanto prevista senza alcun previo
procedimento disciplinare atto a valutare in concreto le
caratteristiche del commesso reato, la personalità del delinquente,
l'offesa per il prestigio dell'Amministrazione, creando così
irrazionale equiparazione relativamente a comportamenti
diversificati, in violazione altresì del principio di imparzialità
e buon andamento dell'Amministrazione, a danno, comunque, della
tutela del lavoro;
che nel giudizio di cui all'ord. n. 274/86 si è costituito A.
C. Pizzamiglio, rappresentato e difeso dall'avv. F. Benvenuti;
Considerato che gli odierni incidenti concernono questioni
identiche o comunque connesse, talché appare opportuna la relativa
riunione;
che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha dichiarato
inammissibili, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost.,
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 41
legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato);
8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni
disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica
sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo
unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con legge 27
giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979
n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
aventi tutte per oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di
diritto del dipendente pubblico condannato, per determinati reati,
con sentenza passata in giudicato;
che le odierne ordinanze di rimessione ripropongono, per
argomenti, profili e parametri, questioni identiche a quelle già
prese in esame con la citata sentenza n. 270 (e con la successiva
ordinanza n. 187 del 1987) coinvolgendo, oltre agli artt. 85 d.P.R.
n. 3 del 1957, 57 d.P.R. n. 761 del 1979 e 41 l. n. 90 del 1961,
anche l'art. 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229
(Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali
giudiziari), disposizione, peraltro, riproducente anch'essa quelle
sulla destituzione di diritto;
che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni
nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio
orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle
sollevate questioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 57 d.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali); 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli
impiegati civili dello Stato); 66, lett. a), d.P.R. 15 dicembre 1959
n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari); 41 l. 5 marzo
1961 n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato) sollevate, con
le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97
Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte