Ordinanza n. 248/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
usata come parametro
- art. 82Costituzione
- art. 3legge 429/1982
- art. 25legge 429/1982
- art. 101legge 429/1982
- art. 7legge 7/1991
citata
- art. 6legge 83/1991
- art. 7legge 83/1991
- art. 6legge 4/1929
- art. 20legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto
1982, n. 516, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 4 dicembre 1990
dal Tribunale di Verbania, iscritte ai nn. 117, 118 e 119 del
registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con tre ordinanze di
contenuto identico emesse il 4 dicembre 1990, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e da
70 a 82 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4,
primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, "nella parte in cui
prevede come elemento costitutivo del reato de quo l'alterazione in
misura rilevante del risultato della dichiarazione";
E che in tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
"palesemente non fondata a meno che non sopravvenga ragione per
restituire gli atti al giudice a quo";
Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche e che i
relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;
che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del
reddito debba concretarsi in forme artificiose;
e che, pur essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo
1991, n. 83, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 - così da
modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera
f) del primo comma del nuovo testo) - poiché l'art. 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, non contempla l'efficacia retroattiva
della disciplina di cui all'art. 6 e, quindi, non deroga, in
proposito, all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
l'abrogazione della norma impugnata non comporta la restituzione
degli atti ai giudici remittenti per una nuova valutazione della
rilevanza (cfr., ancora - ma con riferimento all'identica
prescrizione contenuta nell'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1991,
n. 7, non convertito in legge - sentenza n. 35 del 1991);
Che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 85 del 1991, n. 149 del
1991 e n. 152 del 1991);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del
1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del
reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata
dal Tribunale di Verbania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte