Ordinanza n. 248/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 491, comma 2,
del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse
il 25 settembre 1997 ed il 2 gennaio 1998 dal tribunale di Firenze
nei procedimenti penali a carico di D. S. e di C. G. ed altro,
iscritte ai nn. 883 del registro ordinanze 1997 e 110 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn 2 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che nel corso di un dibattimento relativo ai delitti di
atti di libidine violenti e di violenza sessuale, commessi in danno
di minori prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996
n. 66, il tribunale di Firenze, richiesto dal pubblico ministero di
integrare il contenuto del fascicolo per il dibattimento con gli atti
di querela, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 491, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte
in cui, mediante il richiamo al comma 1 della medesima disposizione,
prevede che le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per
il dibattimento sono precluse se non sono proposte subito dopo
compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle
parti;
che la medesima questione è stata sollevata dallo stesso
tribunale di Firenze in un distinto procedimento, relativo al
delitto, pure esso perseguibile a querela, di diffamazione a mezzo
stampa;
che ad avviso del tribunale rimettente la norma impugnata
contrasta con:
l'art. 3 della Costituzione, in quanto, non distinguendo ai fini
degli effetti preclusivi ivi previsti gli atti a contenuto probatorio
da quelli relativi alle condizioni di procedibilità, sottopone
irragionevolmente al medesimo regime atti aventi diversa valenza e
funzione processuali;
l'art. 112 della Costituzione, in quanto il mancato inserimento
nel fascicolo per il dibattimento della querela ritualmente proposta
imporrebbe al giudice di dichiarare non doversi procedere per
mancanza della condizione di procedibilità;
che, trattandosi di atti non aventi contenuto probatorio, il
giudice non potrebbe fare ricorso ai poteri di cui all'art. 507 cod.
proc. pen., in quanto tale norma opera solo nei confronti dei mezzi
di prova;
che, in particolare, l'irragionevolezza della disciplina
denunciata emergerebbe dalla constatazione che il legislatore, al
fine di dare attuazione al principio della formazione della prova in
dibattimento nel contraddittorio tra le parti, ha voluto limitare il
bagaglio di conoscenze del giudice del dibattimento agli atti non
ripetibili compiuti durante le indagini preliminari, mentre gli atti
relativi alle condizioni di procedibilità non hanno significato
probatorio e la loro conoscenza è finalizzata alla verifica della
sussistenza di tali condizioni;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che in relazione all'identico tenore delle due
ordinanze deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
che l'art. 431, comma 1, lettera a) cod. proc. pen. stabilisce
che nel fascicolo del dibattimento - formato dalla cancelleria
secondo le prescrizioni del giudice - devono essere inseriti gli atti
relativi alla procedibilità dell'azione penale;
che l'art. 431, insieme all'art. 433 cod. proc. pen., realizza il
sistema del "doppio fascicolo", che rappresenta, in attuazione del
principio che le prove debbono formarsi in dibattimento nel
contraddittorio tra le parti, una delle scelte più significative del
nuovo codice di rito;
che, in particolare, nell'art. 431 cod. proc. pen. sono indicati
gli atti destinati ad essere raccolti nel fascicolo per il
dibattimento, tra cui figurano i verbali degli atti non ripetibili e
quelli degli atti assunti nell'incidente probatorio (lettere b, c e
d), nonché, tra gli atti a contenuto non probatorio, quelli relativi
alla procedibilità dell'azione penale (lettera a), mentre gli atti
diversi da quelli elencati formano il fascicolo del pubblico
ministero (art. 433 cod. proc. pen.);
che la ratio della norma impugnata, coerentemente con il
principio ispiratore del sistema del doppio fascicolo, è di
garantire che il giudice del dibattimento non sia "pregiudicato"
dalla conoscenza degli atti raccolti durante le indagini preliminari;
che - come è stato messo in rilievo in dottrina - la preclusione
relativa ai termini di proposizione delle questioni concernenti il
contenuto del fascicolo per il dibattimento ha ragion d'essere solo
con riguardo agli atti a contenuto probatorio inseriti in detto
fascicolo, dei quali sia opinabile, ad esempio, la natura di atti non
ripetibili, cioè di atti la cui conoscenza materiale potrebbe
orientare i comportamenti del giudice già nel corso
dell'acquisizione probatoria dibattimentale;
che, stante la ratio sopra evidenziata, deve ritenersi che non
operi alcun effetto preclusivo, ex art. 491, commi 1 e 2, cod. proc.
pen., con riguardo agli atti non aventi contenuto probatorio (se non
per aspetti meramente processuali), originariamente destinati ad
essere allegati al fascicolo per il dibattimento ed erroneamente non
inseriti nello stesso, quali appunto quelli relativi alle condizioni
di procedibilità;
che quindi di tali atti può essere chiesto in ogni tempo
l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento;
che restano comunque salvi la facoltà delle parti di chiedere
l'ammissione delle prove a norma dell'art. 493 cod. proc. pen.,
nonché il potere del giudice di disporne d'ufficio l'assunzione a
norma dell'art. 507 cod. proc. pen;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 491, comma 2, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
112 della Costituzione, dal tribunale di Firenze, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte