Ordinanza n. 249/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 538Codice di procedura penale
- art. 1d.l. 104/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20
aprile 1974, n. 104 (Modifica dell'art. 538 del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dalla Corte
suprema di cassazione - sezione II penale - nel procedimento penale a
carico di Morelli Luigi ed altri, iscritta al n. 144 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 166 del 25 giugno 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dalla Corte
suprema di cassazione nel corso di un procedimento penale a carico di
Morelli Luigi ed altri è stata sollevata, in riferimento agli artt.
111, secondo comma, 102, primo comma, e 24, secondo comma della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice
di procedura penale";
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza 12 giugno 1974, n. 184 e
manifestamente infondata con ordinanza 4 giugno 1975, n. 144, e che non
vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla
precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante
"Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevata, in
riferimento agli artt. 111, secondo comma, 102, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, dalla Corte suprema di cassazione
con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 184 del 12 giugno 1974 e manifestamente infondata con
ordinanza n. 144 del 4 giugno 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte