Ordinanza n. 249/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554 del
codice di procedura penale e 158 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 28
novembre 1989 dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura
circondariale di Pescara nel procedimento penale a carico di Stuard
Massimo, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 (R.O. n. 14
del 1990), il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la
Pretura circondariale di Pescara, nel corso di un procedimento penale
a carico di Stuard Massimo, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 554 del codice di procedura penale del
1988 e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella
parte in cui dette norme prevedono che il giudice delle indagini
preliminari, qualora non accolga la richiesta di archiviazione del
pubblico ministero, restituisca con ordinanza gli atti allo stesso
pubblico ministero, disponendo che questi, entro dieci giorni,
formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 555
e seguenti del codice di procedura penale, e, cioè, ai fini della
emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico
ministero;
che, ad avviso del Sostituto Procuratore della Repubblica
remittente, sarebbero violati gli artt. 101 e 107 della Costituzione,
in quanto il pubblico ministero verrebbe sottoposto alla volontà e
al punto di vista del giudice delle indagini preliminari, dal quale,
in concreto, sarebbe svolta la funzione di esercizio dell'azione
penale; nonché gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la
differente disciplina prevista per i procedimenti davanti al
Tribunale, e perché, nel giudizio pretorile, l'imputato non avrebbe
alcuno strumento giuridico da opporre immediatamente al giudice delle
indagini preliminari che ne sollecita il rinvio a giudizio;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per la manifesta inammissibilità della questione;
Considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze
nn. 40, 41 e 42 del 1963; ordinanze nn. 186 del 1971, 5 del 1979, 163
del 1981, 285 del 1989) che il pubblico ministero non ha il potere di
emettere provvedimenti decisori e che, conseguentemente, non è
legittimato, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a
promuovere giudizi di legittimità costituzionale, sostituendosi
all'autorità giurisdizionale competente: linea interpretativa che va
tanto più riaffermata nel sistema del nuovo codice di procedura
penale, il quale riconosce al titolare dell'azione penale "per intero
e senza concessione ad ibridismi di sorta, la posizione di 'parte'"
(v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale,
pag. 33);
che, pertanto, la proposta questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto
di legittimazione del pubblico ministero a sollevarla;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 554 del codice di procedura
penale e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), in riferimento agli artt. 101, 107, 3 e 24 della
Costituzione, sollevata dal Sostituto Procuratore della Repubblica
presso la Pretura Circondariale di Pescara con la ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte