Ordinanza n. 249/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 393Codice di procedura penale
- art. 396Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice
di procedura penale, in relazione all'art. 401, quarto comma, dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1991 dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vibo
Valentia nel procedimento a carico di Andreacchi Vito ed altri,
iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Vibo Valentia, con ordinanza del 3 gennaio
1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 395 del codice di procedura
penale, "in relazione" all'art. 401, quarto comma, dello stesso
codice, "nella parte in cui non dispone che la richiesta di incidente
probatorio sia autonomamente notificata ai difensori degli indagati";
E che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990, ha
già dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
un'analoga questione di legittimità avente ad oggetto, oltre
all'art. 395, anche gli artt. 393 e 396 del codice di procedura
penale, sul presupposto che "coordinato con gli artt. 61 e 99, il
richiamo dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una più
precisa fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione
assegnata alla notifica della richiesta di incidente probatorio,
permette di considerare ricompreso fra i destinatari di tale
notificazione anche il difensore della persona sottoposta alle
indagini";
che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;
E che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente infondata (v. sentenza n. 74 del 1991;
ordinanze n. 565 del 1990, n. 570 del 1990 e n. 153 del 1991);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, in
relazione all'art. 401, quarto comma, dello stesso codice, sollevata,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vibo Valentia
con ordinanza del 3 gennaio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte