Ordinanza n. 249/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 448/1998
usata come parametro
citata
- art. 61legge 331/1993
- art. 3d.l. 853/1984
- art. 10legge 17/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il
10 aprile 1999 dal tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra la Cover S.r.l, e il Ministero delle finanze ed altra,
iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione della Cover S.r.l., nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio deiministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato Aldo Bozzi per la Cover S.r.1. e l'avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale
di Milano, ha proposto - in riferimento agli articoli 3, 24, 101 e
104 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella
parte in cui si pone come norma interpretativa dell'art. 61 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,
sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA
con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a
detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa
fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con
modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427;
che l'ordinanza è stata pronunciata in un giudizio promosso
dalla Cover S.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze e la
Repubblica italiana, per ottenere la loro condanna alla restituzione
delle somme indebitamente versate come tassa annuale di iscrizione
nel registro delle imprese dal 1988 al 1992;
che il tribunale, "richiamata l'ordinanza di rimessione alla
Corte di giustizia emessa nella causa Riccardo Prisco Goria S.r.l.",
rileva che la tassa citata - istituita dall'art. 3, commi
diciottesimo e diciannovesimo, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853
(Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e di imposte
sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria),
convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17 - è risultata in
contrasto con l'art. 10 della direttiva del Consiglio CEE
n. 69/335/CEE del 17 luglio 1969, così come interpretato dalla Corte
di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza 20 aprile 1993,
resa nelle cause n. 71/1991 e 178/1991, ed è stata conseguentemente
soppressa dall'art. 61, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993 (convertito
in legge n. 427 del 1993), che ha però istituito una tassa annuale
per l'iscrizione degli atti sociali, diversi da quello costitutivo,
soggetti ad iscrizione in base al codice civile;
che - come riferisce il rimettente - l'Amministrazione delle
finanze si è costituita eccependo che la domanda avrebbe potuto
essere accolta solo in parte, in base all'art. 11, comma 1, della
legge n. 448 del 1998, il quale dispone che il citato art. 61 del
d.l. n. 331 del 1993 deve essere interpretato nel senso che la tassa
annuale per l'iscrizione degli atti sociali, da esso istituita, è
dovuta, nelle misure forfettarie specificamente previste, per ciascun
anno dal 1985 al 1992;
che il rimettente ritiene tale norma in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione (perché, pur recando l'interpretazione
autentica dell'art. 61 del d.l. n. 331 del 1993, ha in effetti natura
innovativa e mira al solo scopo di imporre retroattivamente e
irragionevolmente il pagamento della tassa annuale per l'iscrizione
degli atti sociali anche per gli anni 1985-1992), nonché con
l'art. 24 della Costituzione (perché pregiudica il diritto di
difesa) e con gli articoli 101 e 104 della Costituzione ("per
prevaricamento del potere precipuo della Magistratura che è quello
di interpretare le leggi");
che - ad avviso del rimettente - la questione di legittimità
costituzionale così prospettata sarebbe rilevante, perché la
società (avendo chiesto la restituzione delle somme indebitamente
pagate, dal 1988 al 1992, a titolo di tassa annuale di iscrizione)
avrebbe avuto diritto, prima dell'introduzione della norma in
questione, all'integrale rimborso di quanto versato, senza la
detrazione degli importi dovuti "per l'iscrizione degli atti sociali
soggetti ad iscrizione in base al codice civile";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo che la norma impugnata mira allo scopo di chiarire una
materia contrassegnata da notevole incertezza e non lede i principi
costituzionali citati;
che si è costituita la S.r.l. Cover, sostenendo che la norma
denunciata crea un'ingiustificata disparità di trattamento fra le
società che avevano già ottenuto l'integrale rimborso di quanto
pagato a titolo di tassa annuale di iscrizione e quelle che, dopo la
sua entrata in vigore, possono ottenere solo la differenza rispetto
all'importo dovuto per la nuova tassa annuale di iscrizione di atti
sociali;
che, nell'imminenza dell'udienza, il Presidente del Consiglio
e la parte privata hanno depositato memorie integrative, per
illustrare le rispettive difese.
Considerato che il rimettente non spiega perché, a suo avviso,
nel giudizio a quo - relativo ad una domanda di rimborso di somme
indebitamente pagate da una società, tra il 1988 ed il 1992, per
tassa annuale di iscrizione nel registro delle imprese - debba essere
applicato l'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 1998, che fa
decorrere dal 1985 la tassa annuale di iscrizione di atti sociali
diversi da quello costitutivo (con la conseguente detrazione dalla
somma chiesta a rimborso dell'importo dovuto dalla società per la
tassa appena indicata, ai sensi del secondo comma dell'art. 11,
peraltro dal rimettente non impugnato);
che, in particolare, il giudice non tiene conto della
giurisprudenza, che dell'art. 11 ha fornito interpretazioni
discordanti (onde non può parlarsi di "diritto vivente"), proprio
sul tema delle detrazioni da apportare alle somme di cui si chieda il
rimborso per il titolo e per il periodo cui si riferisce la domanda;
che, infatti, secondo un certo orientamento, la somma da
rimborsare deve essere sempre decurtata degli importi dovuti (in base
al primo comma) per iscrizione di atti sociali nel periodo 1985-1992,
indipendentemente dall'accertamento che in quel periodo iscrizioni di
singoli atti siano state in concreto eseguite, mentre un altro
orientamento ritiene che questa lettura dell'art. 11 lo porrebbe in
irrimediabile contrasto con l'art. 10 della direttiva, rendendolo
conseguentemente "non applicabile", e interpreta la norma interna nel
senso che la somma da rimborsare può essere decurtata degli importi
dovuti nel periodo indicato per tassa di iscrizione di atti sociali,
solo in caso di effettiva iscrizione, provata dall'Amministrazione
finanziaria;
che - a fronte di tali irrisolti contrasti (non ignoti alla
dottrina, che propone anche ulteriori ricostruzioni della norma) - il
rimettente avrebbe dovuto motivare la sua adesione all'uno o
all'altro indirizzo, traendone le conseguenze ai fini del giudizio di
rilevanza;
che, in particolare - qualora, avuto riguardo alla difesa
dell'Amministrazione costituita, avesse optato per il secondo -
avrebbe dovuto precisare se, nella specie, la prova dell'effettiva
iscrizione di atti sociali era stata fornita, posto che, altrimenti,
la domanda di rimborso avrebbe ben potuto essere accolta
integralmente, senza la detrazione di cui all'art. 11
(sostanzialmente integrante un'eccezione di compensazione), e, ancora
una volta, la questione di costituzionalità di tale articolo sarebbe
stata irrilevante;
che, d'altra parte, il rimettente non considera che alcuni
giudici italiani - dubitando della conformità della disciplina in
esame all'ordinamento comunitario - hanno chiesto alla Corte di
giustizia di stabilire se l'art. 10 della ricordata direttiva (che
vieta di imporre tributi annuali per l'iscrizione delle società di
capitali in un registro, anche se il relativo gettito contribuisca al
finanziamento del servizio) e l'art. 12, 1/2 1, lettera e) (che
ammette "diritti di carattere remunerativo", di importo correlato al
costo dell'operazione, anche in via forfetaria purché con criteri di
ragionevolezza) possano essere interpretati nel senso di ritenere ad
essi conforme la normativa interna sulla tassa annuale forfetaria di
iscrizione di atti sociali;
che anche il giudice rimettente (in base a quanto emerge da
un'ordinanza prodotta dall'Avvocatura dello Stato, cui potrebbe
riferirsi il generico accenno contenuto nella premessa dell'ordinanza
di rimessione) risulta avere già chiesto alla Corte di giustizia di
stabilire se i citati articoli della direttiva possano essere
interpretati nel senso che non consentano l'introduzione di una
normativa nazionale - come quella di cui all'art. 11. commi 1 e 2,
della legge n. 448 del 1998 - che retroattivamente assoggetti gli
importi da rimborsare, perché indebitamente pagati, ad una
detrazione forfetaria ed arbitraria per l'iscrizione nel registro
delle imprese di atti sociali, per ciascuno dei quali la legge
nazionale già prevedeva un corrispettivo;
che tale richiesta di interpretazione rivolta alla Corte di
giustizia ha fatto sorgere nel giudizio a quo una "pregiudiziale
comunitaria", circa la compatibilità con il diritto comunitario
della stessa norma sospettata di contrasto con la Costituzione, con
conseguente incidenza sulla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale;
che questa Corte - in ipotesi in cui il giudice rimettente
non aveva motivato, ai fini dell'operatività e dell'applicabilità
della norma impugnata, sul profilo della sua compatibilità con
direttive comunitarie - ha ritenuto la manifesta inammissibilità
della questione (ordinanze n. 38 del 1995 e n. 244 del 1994);
che, in conclusione - emergendo dai rilievi che precedono
come l'ordinanza in epigrafe presenti, sotto plurimi profili, un
palese difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, dal tribunale di Milano
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte