Ordinanza n. 25/1982
Altra decisione · depositata il 04/02/1982 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
citata
- art. 40Codice penale
- art. 3legge 382/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, commi
primo e secondo, codice penale militare di pace (domanda, esposto o
reclamo collettivo) promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1978 dal
Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova nel
procedimento penale a carico di La Forgia Pasquale ed altri, iscritta
al n. 272 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 235 del 23 agosto 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale Militare
Territoriale di Padova, con ordinanza 4 gennaio 1978, ha ritenuto
rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la
questione, sollevata dal P.M., concernente la legittimità
costituzionale dell'art. 180, commi primo e secondo, c.p.m.p. "nella
parte in cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo
scritto o verbale" in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52,
comma terzo, e 97, comma primo, della Costituzione;
Ritenuto che nel corso del presente giudizio di legittimità
costituzionale è sopravvenuta la legge 11 luglio 1978, n. 382,
contenente "Norme di principio sulla disciplina militare", la quale
afferma: nell'art. 3, "Ai militari spettano i diritti che la
Costituzione riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei
compiti propri delle Forze Armate la legge impone ai militari
limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché
l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi
costituzionali"; nell'art. 9, "I militari possono liberamente
pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque
manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di
argomenti di carattere riservato di interesse militare o di servizio,
per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione";
Ritenuto, inoltre, che l'art. 22 della stessa legge abroga l'art.
40 del codice penale militare di pace; che il successivo art. 23
stabilisce il principio che l'esercizio di un diritto, ai sensi della
medesima legge, esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari; che
l'art. 25 prescrive che "fino all'entrata in vigore del nuovo
regolamento di disciplina militare continuano a trovare applicazione le
norme del regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 31
ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge";
Considerato necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova
valutazione della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n.
382 del 1978.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del
Tribunale Militare Territoriale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte