Ordinanza n. 25/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 del r.d. 28
aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica) promosso con ordinanza emessa il
28 febbraio 1997 dal pretore di Catania, sezione distaccata di
Acireale, nel procedimento civile vertente tra l'Istituto autonomo
case popolari di Acireale e la Cedro Costruzioni S.r.l., iscritta al
n. 374 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di costituzione della Cedro Costruzioni S.r.l.;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di
Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza del 28
febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80
del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), nella parte in cui
dispone che i creditori degli enti costruttori di case popolari ed
economiche, mutuatari della Cassa depositi e prestiti, non possono
esercitare, né proseguire contro i medesimi enti azioni esecutive
senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici;
che ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame, la quale
subordina l'esercizio dell'azione esecutiva al preventivo nulla osta
del Ministro per i lavori pubblici, senza vincolare l'emanazione del
provvedimento ad alcuna condizione, si porrebbe in contrasto con il
diritto alla tutela giurisdizionale, la quale, come la stessa Corte
costituzionale ha dichiarato, "non può essere differita o
subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi"
(sentenze nn. 406 del 1993, 15 del 1991 e 530 del 1989);
che dinanzi a questa Corte si è costituita una parte privata,
chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima, in
quanto essa rappresenta un impedimento all'esercizio della tutela
giurisdizionale ed appare, inoltre, irragionevole, poiché rimette
l'emanazione del prescritto nulla osta alla mera discrezionalità
dell'autorità amministrativa, senza alcuna previsione di termini o
di modalità di esercizio;
Considerato che la rilevanza della questione nel giudizio a quo è
apoditticamente affermata dal rimettente, senza alcuna motivazione al
riguardo;
che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non contiene nessuna
indicazione di circostanze di fatto, da cui si possa desumere la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata;
che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice
è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della
rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80 del r.d. 28 aprile 1938, n.
1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare ed economica), sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte