Ordinanza n. 25/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 186, 187, 222
e segg. del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1998 dal
pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Corti Cesare,
iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il pretore di Brescia - nel corso di un giudizio
penale, a seguito dell'annullamento, in data 15 gennaio 1997, da
parte della Corte di cassazione, della sentenza resa ex art. 444 cod.
proc. pen. dallo stesso giudice, limitatamente all'omessa
applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida di cui all'art. 222 del codice
della strada - ha sollevato, con ordinanza del 16 gennaio 1998,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, 187, 222 e
seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), ai sensi dei quali, all'accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida (artt. 186 e 187), ovvero, qualora
dalla violazione di norme del codice della strada derivino danni alle
persone, il giudice applica, con la sentenza di condanna penale, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida (art. 222);
che, secondo il rimettente, le norme denunciate - imponendo al
giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria anche
con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. -
contrastano:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata
disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di applicazione della
medesima sanzione a séguito di un accertamento pieno di
colpevolezza;
b) con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole mancata
previsione d'un regime di "caducabilità" della sanzione
amministrativa, analogo al regime della pena inflitta ai sensi
dell'art. 444 cod. proc. pen., soggetta all'estinzione di cui
all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.;
c) con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, per l'ingiustificata
disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di attribuzione al
giudice penale di poteri di cognizione piena sulla colpevolezza
dell'imputato al fine dell'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria alla sentenza di condanna di cui all'art. 533 cod. proc.
pen.;
d) con l'art. 24 della Costituzione, in ragione
dell'automaticità dell'applicazione della sanzione amministrativa;
e) con l'art. 27 della Costituzione, per l'applicabilità di
tale sanzione senza un previo accertamento di colpevolezza con
sentenza di condanna;
che, sempre secondo il rimettente (il quale propone, quale
tertium comparationis il termine di prescrizione triennale previsto
dall'art. 157, primo comma, numero 5, cod. pen. per le
contravvenzioni punite con la pena dell'arresto), la normativa
denunciata violerebbe altresì gli artt. 3, 24, 25, 27 della
Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione legislativa
della prescrittibilità della sanzione amministrativa (da intendersi
come prescrittibilità anche dell'illecito amministrativo in quanto
tale);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza
delle sollevate questioni, deducendo:
a) la natura amministrativa della sanzione, tale da
giustificarne le peculiarità di disciplina rispetto alle pene
accessorie, così da poter prescindere dall'accertamento della
responsabilità penale del condannato;
b) il carattere formale (o comunque di pericolo astratto) delle
violazioni del codice della strada alle quali consegue la sanzione
della sospensione della patente di guida, tale da renderne semplice
l'accertamento, di grado e natura diversi rispetto all'accertamento
della responsabilità penale;
c) la riconducibilità della scelta del rito di cui all'art.
444 cod. proc. pen. alla libera valutazione dell'interessato, senza
che gli effetti collegati a siffatta scelta possano essere
circoscritti alle conseguenze penalistiche;
d) la diversità tra illecito penale ed amministrativo, idonea a
giustificare la diversità dei correlativi regimi di prescrizione (la
cui disciplina resta riservata alla discrezionalità del
legislatore).
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene motivazione
alcuna circa la rilevanza delle questioni concernenti gli artt. 186 e
187 cod. strada, né offre elementi di individuazione della
fattispecie così da poter consentire di identificare l'imputazione
in relazione a tali articoli;
che, pertanto, tali questioni debbono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
che, nel censurare l'art. 222 cod. strada, il giudice a quo
sostanzialmente muove dal presupposto che la sanzione amministrativa
sia accessoria all'accertamento del reato (secondo la formulazione
della rubrica dell'art. 222 cod. strada) e, perciò, ad una
dichiarazione di responsabilità incompatibile con la pronuncia di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.
444 cod. proc. pen.;
che tale assunto è manifestamente erroneo. Infatti la sanzione
amministrativa di cui all'art. 222 cod. strada non costituisce né
una pena accessoria, né una misura di sicurezza, né, propriamente,
un effetto penale della sentenza di condanna (v. sentenza n. 373 del
1996; ordinanze n. 89 del 1997; n. 184 del 1997; n. 190 del 1997; n.
422 del 1997; n. 235 del 1998; n. 313 del 1998), e dunque non
presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di
responsabilità penale, attraverso una sentenza di condanna in senso
proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo
dell'interesse pubblico; accertamento di certo compatibile con la
pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen., giusta la consolidata
giurisprudenza di legittimità;
che, in particolare, contrariamente a quanto opinato dal giudice
a quo il diritto vivente interpreta l'espressione "accertamento del
reato", contenuta nella rubrica dell'articolo stesso, nel senso di
accertamento (nell'ambito e nei limiti del procedimento di cui
all'art. 444 cod. proc. pen.) del fatto lesivo dell'interesse
pubblico, al quale consegue l'applicazione di una pena; così venendo
a costruire la suddetta sanzione amministrativa come accessoria alla
sanzione penale (principale), inflitta con una sentenza di condanna o
con una pronuncia a questa equiparata (in base all'art. 445, comma 1,
cod. proc. pen.);
che l'interpretazione seguita dal diritto vivente valorizza, in
tal senso, la rubrica della sezione II del capo II del titolo sesto
del codice della strada ("sanzione amministrativa accessoria a
sanzioni penali"), evidenziando che la relazione tra accessorio e
principale corre tra due sanzioni, cioè fra termini omogenei;
che, per altro verso, cotal rapporto di accessorietà rispetto
alla pena inflitta con una sentenza di condanna o sentenza
equiparata, esclude che il giudice penale possa applicare la sanzione
amministrativa senza limiti di tempo, secondo quanto viceversa
prospettato;
che, inoltre, la diversa natura della sanzione amministrativa
rispetto alla pena giustifica la diversità di disciplina legislativa
(v. ordinanze n. 184 del 1997 e n. 420 del 1987);
che, pertanto, le questioni come sopra ritenute ammissibili sono
da dichiarare manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 186, 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della
Costituzione - dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), come sopra sollevata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte