Ordinanza n. 250/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 370/1934
- art. 1r.d.l. 692/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4,
della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale),
e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (orario di lavoro per gli
operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali), promosso
con ordinanza emessa il 13 novembre 1974 dal tribunale di Milano nella
causa di lavoro vertente tra la società La Minerva e Costella Franco,
iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio
1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1,
secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge
17 aprile 1925, n. 473, sull'orario di lavoro per gli operai ed
impiegati delle aziende industriali o commerciali.
Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non
fondata da questa Corte con sentenza n. 101 del 1975;
che in questa sede non sono prospettati motivi nuovi né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370,
sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del
r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.
473, sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende
industriali o commerciali, sollevata in riferimento all'art. 36 della
Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte