Ordinanza n. 250/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/1984 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 79Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 79legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e
80 ter del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) in
relazione all'art. 79, commi quarto e ottavo stesso d.P.R. promosso con
ordinanza emessa il 27 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta nel
procedimento penale a carico di Forte Angelo, iscritta al numero 835
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 121 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata
in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 80
bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti con legge 24 novembre
1981, n. 689), in relazione all'art. 79, quarto ed ottavo comma dello
stesso codice, in quanto non prevedono le sanzioni accessorie della
confisca e, rispettivamente, della sospensione della patente anche nei
confronti del soggetto attivo dei reati di guida senza il possesso
delle condizioni richieste dal citato art. 79 Cod. strada e di
affidamento o consenso alla guida a persona sprovvista degli stessi
requisiti;
che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione delle pene
accessorie nei casi indicati determina una disparità di trattamento in
relazione ad ipotesi di reato "consimili", la quale non sarebbe
"sorretta da alcuna ragionevolezza";
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale, in primo
luogo, eccepisce l'irrilevanza della questione per l'inapplicabilità
della normativa impugnata ai casi di specie (i quali ricadono, essa
soggiunge, sotto il disposto di altra statuizione, più favorevole per
il giudicabile), e deduce, comunque, l'infondatezza delle questioni
stesse nel merito, in quanto "rientra nella discrezionalità del
legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali
debbano essere le penalità e la misura della sanzione e che, qualora
tale potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non c'è
violazione dell'art. 3 Cost.";
considerato che, anche a prescindere dall'eccezione di
inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato, viene richiesto
alla Corte di pronunciare una sentenza, la quale avrebbe il risultato
di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che
il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha
contemplato;
che ciò è, peraltro, precluso alla Corte dal fondamentale ed
inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 della
Costituzione, oltre che nel codice penale;
che per le considerazioni svolte la questione è manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice
della strada (introdotti con legge n. 689 del 1981), in relazione
all'art. 79 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte