Art. 80-bis
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
Spiegazione
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Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1981
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - GUIDA SENZA PATENTE ED INCAUTO AFFIDAMENTO DI VEICOLO - SEQUESTRO PREVENTIVO OPERATO DA AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RICHIESTA DI DISSEQUESTRO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE FATTISPECIE REGOLATE DALL'ART. 80 BIS COD. STRADA E QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA CODICISTICA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non esiste sostanziale incompatibilita' o differenziato trattamento fra l'ipotesi di sequestro (di natura essenzialmente preventiva) prevista dall'art. 80 bis, comma secondo, cod. strad. e la fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 321, 354, secondo comma, ultimo inciso, e 355, commi primo e secondo, cod. proc. pen. in quanto la permanenza, nell'ordinamento, di sequestri disciplinati da leggi penali diverse dal codice si evince chiaramente dall'art. 229 d.lgs. n. 271/1989 e se e' vero che, a' termini dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. del 1988, la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo appartiene al g.i.p. su richiesta del pubblico ministero, e' pur vero, pero', che, per il disposto di cui all'art. 354, secondo comma, gli ufficiali di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose ad essi pertinenti" allorquando il P.M. non possa tempestivamente intervenire e nei casi di particolare necessita' ed urgenza, e che sia avverso la convalida del sequestro disposta in tal caso dal P.M., sia contro le stesso decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, esiste un unico rimedio: la richiesta di riesame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80 bis, comma secondo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
REATO IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA PATENTE "PER BREVISSIMA DURATA" - GUIDA DURANTE TALE PERIODO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DELLA CONFISCA OBBLIGATORIA DEL VEICOLO COME PER I REATI DI GUIDA SENZA PATENTE O CON PATENTE REVOCATA O SOSPESA A TEMPO INDETERMINATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata richiesta una decisione comportante scelte discrezionali riservate al solo legislatore. - V. O. nn. 604 e 48/1987, 290/1986.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE SENZA PATENTE - SANZIONI ACCESSORIE - CONFISCA DEL VEICOLO - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. (80-BIS, D.P.R. 15 GIUGNO 1959 N. 393, INTRODOTTO DALL'ART. 142, L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. - ART. 27, COMMA TERZO, COST.
Il difetto di motivazione in punto di rilevanza e di non manife- sta infondatezza rende manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita` costituzionale, in quanto elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, L. 11 marzo 1953 n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione incidentale di legit- timita` costituzionale (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., e relativa all'art.80-bis, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 - articolo introdotto dall'art.142 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui prevede "la confisca obbligatoria del mezzo condotto da persona sprovvista della relativa patente").
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE - CONDANNA - CONFISCA OBBLIGATORIA DEL VEICOLO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 80-BIS D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, QUALE INTRODOTTO DALL'ART. 142 L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. - ART. 3 COST.
E' priva di rilevanza la questione di ccostituzionalita` proposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento, quando cioe` e` ancora meramente eventuale la necessita` di applicare la norma denunciata, applicazione che interviene, al termine del dibatti- mento con la sentenza di condanna. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 80-bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale introdotto dall'art. 142 L. 24 novembre 1981, n.689, nella parte in cui, in caso di condanna per il reato di guida senza patente, prescrive la confisca obbligatoria del veicolo gia` appartenente al guidatore abusivo).
Riguarda ancheart. 142 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEQUESTRO DEL VEICOLO - OBBLIGATORIETA'- MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La "ratio decidendi" di precedente pronuncia che, con riguardo al sequestro penale (di cose pertinenti al reato), ne ha escluso la assimilabilita` ad una sanzione o ad una misura anticipatrice della pronuncia sulla imputazione, ancorche` se ne preveda la obbligatorieta`, e` estensibile al sequestro obbligatorio di autoveicolo, disposto dall'autorita` giudiziaria e, in caso di flagranza, da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 80-bis, comma secondo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 L. 24 novembre 1981, n. 689). - cfr. S. n. 48/1970.
Riguarda ancheart. 142 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE - REGIME SANZIONATORIO - OMESSA PREVISIONE DI PENE ACCESSORIE IN RELAZIONE A DETERMINATE FATTISPECIE - RICHIESTA DI ESTENSIONE AD IPOTESI NON CONTEMPLATE DALLA NORMA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 15 giugno 1959, n. 393, art. 80 bis introdotto dalla l. 24 novembre 1981, n. 689. - cst art. 3
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80 bis del Codice della Strada (introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione all'art. 83 dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la pena accessoria della confisca del veicolo, anche nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida, senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato, in quanto, identica questione e' stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte, sulla base del rilievo che veniva richiesto alla Corte di pronunziare una sentenza, la quale avrebbe avuto il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie, oltre i casi che il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha contemplato, fatto questo precluso alla Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di legalita' (art. 25 Cost.). - O. n. 251/1984.
CIRCOLAZIONE STRADALE - REGIME SANZIONATORIO - OMESSA PREVISIONE DI PENE ACCESSORIE IN RELAZIONE ALL'INFRAZIONE DI ESERCITAZIONE ALLA GUIDA SENZA LE CONDIZIONI PRESCRITTE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RICHIESTA DI PRONUNCIA ESTENSIVA DI SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 80 bis e 80 ter (in relazione agli artt. 79, quarto e ottavo comma, 80 e 83) d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), nella parte in cui non prevedono le pene accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato, in quanto viene dal giudice rimettente richiesto di pronunciare una sentenza estensiva di sanzioni penali, in contrasto con il principio di legalita' consacrato nell'art. 25 Cost..
Riguarda ancheart. 79 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 80 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 83 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 80-ter Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE - PENE ACCESSORIE - DIVERSO TRATTAMENTO PER DUE IPOTESI CONTRAVVENZIONALI RITENUTE RAGIONEVOLMENTE DI DIVERSA GRAVITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 80 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede per il reato di guida senza patente, perche' non conseguita, la pena accessoria della confisca del veicolo, mentre non prevede la stessa pena accessoria nel caso di guida senza patente per mancanza dei requisiti necessari, in quanto il discrezionale apprezzamento del legislatore in ordine alla gravita' delle condotte incriminate si e' espresso in questo caso nel diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due ipotesi contravvenzionali, essendo la prima punita piu' gravemente della seconda e non apparendo incoerente, in tale diversificato trattamento sanzionatorio, il regime della confisca.
Riguarda ancheart. 142 legge 689/1981
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo del…
ECLI:IT:COST:1990:323 · leggi il testo integrale
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 21 maggio 1986; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di l…
ECLI:IT:COST:1988:932 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis cod. stradale (introdotto con l. n. 689 del 1981) in relazione all'art. 83 stesso codice, sollevata dal Pretore di Empoli, con ordinanza 29 ottobre 1985, in riferimento all'art. 3 primo co., Cost.; Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale…
ECLI:IT:COST:1988:150 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di…
ECLI:IT:COST:1987:497 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Padova con ordinanza de…
ECLI:IT:COST:1987:455 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Novafelt…
ECLI:IT:COST:1987:416 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del Codice della Strada (introdotto con legge n. 689 del 1981), in relazione all'art. 83 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte c…
ECLI:IT:COST:1985:295 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del codice della strada, sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - O…
ECLI:IT:COST:1984:303 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti con legge n. 689 del 1981), in relazione all'art. 79 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della…
ECLI:IT:COST:1984:250 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art80bis · fonte su Normattiva