Ordinanza n. 250/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 341/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 50d.P.R. 382/1980
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 9 novembre 1995
e il 7 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sui ricorsi proposti da Maria Rosaria Liguori contro
Università degli studi di Napoli ed altro e da Silvana Cariota
Ferrara contro Università degli studi di Napoli ed altro, iscritte
ai nn. 846 e 847 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 - prima serie speciale -
dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Maria Rosaria Liguori e di
Silvana Cariota Ferrara, nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che Maria Rosaria Liguori e Silvana Cariota Ferrara,
dipendenti dell'Università degli studi di Napoli, con la qualifica
di "tecnico laureato", hanno convenuto in separati giudizi innanzi al
tribunale amministrativo regionale per la Campania l'Università di
appartenenza ed il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica, onde ottenere l'annullamento dei provvedimenti rettorili
di diniego del riconoscimento del diritto al trattamento giuridico ed
economico dei ricercatori universitari confermati, ex art. 16 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, in quanto in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
che, in entrambi i giudizi, il tribunale amministrativo
regionale, con sentenze non definitive del 16 maggio 1996, ha
rigettato le domande di attribuzione dello status di ricercatore
universitario confermato e, interpretatele come dirette ad ottenere
anche la condanna dell'amministrazione a pagare le differenze
retributive per l'espletamento di fatto di mansioni superiori, con
due distinte ordinanze del 16 maggio 1996, di analogo tenore, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della
legge n. 341 del 1990, nella parte in cui inibisce "di remunerare
prestazioni lavorative rese dai tecnici laureati anche in assenza dei
requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
proprie dei ricercatori confermati", in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione;
che, ad avviso dei giudici rimettenti, la norma in esame si pone
in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto vieta il
pagamento della retribuzione corrispondente alle mansioni, anche se
solo di fatto espletate, e, inoltre, viola il principio di
eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, perché discrimina
il trattamento previsto per i tecnici-laureati rispetto a quello
stabilito per la generalità dei pubblici dipendenti;
che le ricorrenti nei processi a quibus si sono costituite nel
giudizio innanzi a questa Corte, svolgendo osservazioni a conforto
dei rilievi del tribunale amministrativo regionale;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel
giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
concluso per l'inammissibilità per difetto della rilevanza o,
comunque, per l'infondatezza della questione;
Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa
questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perché
siano decisi con un'unica ordinanza;
che dalle ordinanze di rimessione risulta manifestamente
insussistente l'indefettibile presupposto di rilevanza del giudizio
incidentale di costituzionalità, in quanto la norma qui in esame non
è applicabile in nessuna delle due fattispecie sottoposte all'esame
del tribunale amministrativo regionale per la Campania;
che, infatti, l'art. 16, comma 1 della legge n. 341 del 1990, in
parte qua, stabilisce che "nelle dizioni "ricercatori" o
"ricercatori confermati" si intendono comprese" anche quelle di
" "tecnici laureati" in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382", ma non disciplina per nulla
l'espletamento di fatto delle mansioni di ricercatore da parte dei
"tecnici laureati" che ne siano privi;
che, però, i provvedimenti sollevano la questione di
costituzionalità in riferimento ai "tecnici laureati" "anche privi
dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382";
che, peraltro, le ordinanze espressamente puntualizzano che, con
le citate sentenze non definitive del 16 maggio 1996, è stato
escluso che le ricorrenti abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 50
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ma
ulteriormente precisano che entrambe avrebbero, di fatto, svolto "le
mansioni di ricercatore confermato" pur non essendo in possesso dei
requisiti stessi;
che, pertanto, per la decisione dei giudizi a quibus, la norma
non può venire in considerazione, neppure se interpretata, come
intendono i giudici rimettenti, quale disposizione preclusiva del
diritto ad un compenso differenziale per le mansioni superiori
eventualmente svolte, in quanto comunque riferibile al solo caso dei
"tecnici-laureati" in possesso dei più volte indicati requisiti;
che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto i giudizi
concernono fattispecie non disciplinate dalla norma censurata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Campania,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte