Ordinanza n. 251/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/1984 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80-bisCodice della strada
- art. 80-terd.lgs. 285/1992
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 80-bisTesto unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 80-terTesto unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 83legge 689/1981
- art. 79legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 80
bis e 80 ter, in relazione agli artt. 79, commi quarto e ottavo, e 83
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promossi con
n. sei ordinanze emesse il 22 settembre, il 23 giugno 1982; il 31
gennaio (n. 3) e il 19 gennaio 1983 dal Pretore di Caltanissetta,
iscritte ai nn. da 379 a 384 del registro ordinanze 1983 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica nn. 246 e 253 dell'anno
1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con le ordinanze indicate
in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 80 bis del Codice della strada (introdotto con legge
24 novembre 1981, n. 689), in relazione all'art. 83 dello stesso
codice, in quanto non prevede la pena accessoria della confisca del
veicolo anche nei confronti del soggetto attivo del reato di
esercitazione alla guida senza avere a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria
del veicolo pilotato (R.O. 379/83);
b) degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti
con legge 24 novembre 1981, n. 689), in relazione all'art. 79 commi
quarto ed ottavo dello stesso codice, in quanto non prevedono le
sanzioni accessorie della confisca e, rispettivamente, della
sospensione della patente anche nei confronti del soggetto attivo dei
reati di guida senza il possesso delle condizioni richieste dal citato
art. 79 Cod. strada e di affidamento o consenso alla guida a persona
sprovvista degli stessi requisiti R.O. 380, 381, 382 e 383/83);
c) dell'art. 80 bis già citato, in relazione all'art. 80
dodicesimo comma del Codice della strada, in quanto non prevede la pena
accessoria della confisca del veicolo anche nei confronti del soggetto
attivo del reato di affidamento o consenso alla guida a persona in
possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, ma senza avere a
fianco persona provvista di patente, in funzione di istruttore R.O.
384/83);
che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione delle pene
accessorie nei casi indicati determina una disparità di trattamento in
relazione ad ipotesi di reato "tra loro sostanzialmente identiche", la
quale non sarebbe "sorretta da alcuna ragionevolezza";
che si è costituito in due dei presenti giudizi il Presidente del
Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la
quale, con quasi identiche argomentazioni, in primo luogo eccepisce la
irrilevanza delle questioni per l'inapplicabilità della normativa
impugnata ai casi di specie (i quali ricadono, si soggiunge, sotto il
disposto di altra statuizione, più favorevole per il giudicabile), e
deduce, comunque, l'infondatezza delle questioni stesse nel merito, in
quanto "rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali
comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere le penalità
e la misura della sanzione e, finché siffatto potere sia contenuto nei
limiti della razionalità, non c'è violazione dell'art. 3 Cost.";
che i giudizi possono, data l'identità della questione, essere
riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che, anche a prescindere dall'eccezione di
inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato, viene richiesto
alla Corte di pronunziare una sentenza, la quale avrebbe il risultato
di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che
il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha
contemplato;
che ciò è peraltro precluso alla Corte dal fondamentale ed
inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 della
Costituzione, oltre che nel codice penale;
che per le considerazioni svolte le questioni sono manifestamente
inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice
della strada (introdotti con legge n. 689 del 1981), in relazione agli
artt. 79, 80 e 83 dello stesso codice, sollevate, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte