Ordinanza n. 251/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 561/1988
- art. 4legge 561/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 e 4,
della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della
magistratura militare), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 14 ed
il 21 ottobre (n. 2 ord.) 1997 del consiglio della magistratura
militare rispettivamente iscritte al n. 907 del registro ordinanze
1997 ed ai nn. 33 e 87 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 6 e 9, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Consiglio della magistratura militare in sede
disciplinare ha sollevato, con tre ordinanze di analogo tenore,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4,
della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della
magistratura militare), nelle parti in cui non prevedono
l'istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio della
magistratura militare nonché meccanismi che garantiscano
l'invariabilità numerica del collegio nel procedimento disciplinare
nei confronti dei magistrati militari, per l'ipotesi in cui alcuni
dei componenti effettivi (per astensione, ricusazione o altri
impedimenti) si trovino nell'impossibilità di prendere parte alle
relative deliberazioni;
che, a parere del rimettente, tali lacune legislative si
porrebbero in primo luogo in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione perché altererebbero l'equilibrio del sistema,
determinando una disparità di trattamento tra magistrati ordinari
(il cui Consiglio superiore ha una disciplina ove non si riscontrano
gli inconvenienti lamentati) e magistrati militari che sarebbe del
tutto irragionevole, essendo costituzionalmente garantita
l'indipendenza di entrambe le categorie di magistrati;
che sarebbe violato anche il principio di precostituzione del
giudice naturale, di cui all'art. 25, primo comma, della
Costituzione, che comporterebbe la preventiva determinazione per
legge non soltanto del tipo di collegio destinato a svolgere una
certa attività giurisdizionale, ma anche del numero invariabile di
componenti che deve garantire che lo svolgimento della suddetta
attività non sia soggetto a cambiamenti contingenti, legati al
singolo procedimento.
Considerato che successivamente alle ordinanze di rimessione
analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo
stesso Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare in
riferimento agli artt. 3 e 108 Cost., è stata dichiarata non fondata
(sentenza n. 52 del 1998);
che nella suddetta decisione, è stato escluso che l'omologazione
del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore
della magistratura, cui è ispirata la legge 30 dicembre 1988, n.
561 (sentenza n. 71 del 1995), debba, per esigenze costituzionali,
spingersi fino a prescrivere una composizione fissa e la presenza di
componenti supplenti nelle procedure disciplinari di competenza
dell'organo di autogoverno della magistratura militare;
che nella stessa sentenza è stato altresì sottolineato che,
come più volte affermato da questa Corte, i collegi che esercitano
funzioni giudiziarie in materia disciplinare non si pongono in
contrasto con l'esigenza costituzionale di indipendenza quando la
loro composizione sia "variabile", in quanto "la variabilità
numerica, comunque la si consideri, non è idonea a pregiudicare
l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la
libertà di giudizio dei membri intervenuti" (sentenza n. 284 del
1986);
che neppure può considerarsi violato l'art. 25, primo comma,
della Costituzione essendo la tematica della variabilità numerica
della composizione del collegio estranea al concetto di "giudice
naturale precostituito per legge";
che il giudice a quo non propone ulteriori argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati o comunque tali da indurre ad un
diverso scrutinio di costituzionalità;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre
1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della
Costituzione, dal Consiglio della magistratura militare in sede
disciplinare con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte