Ordinanza n. 251/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 333/1992
- art. 3legge 359/1992
- art. 3legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) - recte: dell'art. 5-bis comma 7-bis, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, promosso con ordinanza emessa
il 16 aprile 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Galluccio Adolfo e il comune di
Galatina, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1999, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, con ordinanza in data 16 aprile 1999 (R.O. n. 399
del 1999), il giudice istruttore presso il Tribunale di Lecce ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica) - recte: dell'art. 5-bis
comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto
dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, che
disciplina la liquidazione del danno per occupazioni illegittime di
suoli per pubblica utilità, per violazione degli artt. 3, 42 e 28
della Costituzione;
che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
inammissibilità della questione, non risultando dall'ordinanza di
rimessione che sia stata accertata, con la natura edificatoria dei
terreni occupati, la sussistenza dei presupposti di applicazione
della norma denunciata, e non emergendo, pertanto, elementi
sufficienti per operare la necessaria verifica di rilevanza
dell'incidente di costituzionalità sollevato; nel merito, per la
manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata
con sentenza n. 148 del 1999;
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva
di motivazione sia quanto alla rilevanza, nel giudizio a quo, della
questione sollevata - peraltro già dichiarata non fondata da questa
Corte con sentenza n. 148 del 1999 -, sia quanto alla sua non
manifesta infondatezza;
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e
28 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di
Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte