Ordinanza n. 252/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 408/1968
- art. 17legge 1600/1960
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2
aprile 1968, n. 408 ("Norme integrative sullo stato e
l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei
ruoli limitati, di cui all'art. 17 della l. 22 dicembre 1960,
n. 1600, nonché del personale del Corpo della Guardia della
pubblica sicurezza in talune particolari situazioni"), promosso con
ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal T.A.R. per l'Abruzzo Sezione
staccata di Pescara, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno
1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo,
con ordinanza 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 408, a norma
del quale i vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o
di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della
guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai
ruoli separati di cui all'art. 17 della legge n. 1600 del 1960
possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente
superiori a quello rivestito ed i marescialli capi ed i marescialli
di seconda classe degli stessi ruoli possono conseguire l'avanzamento
al solo grado immediatamente superiore;
che la questione è stata sollevata sotto il profilo del
contrasto di tale norma con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione,
in relazione alla situazione dei militari appartenenti al ruolo
ordinario, ai quali è assicurata la completa progressione di
carriera;
Considerato che l'art. 17 della l. n. 1600 del 1960 ha attribuito,
in via eccezionale e prescindendo dalle normali procedure di
assunzione e selezione, al personale "dei corpi della polizia della
Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di
finanza, della soppressa Divisione prigioni e del corpo forestale di
Trieste, assunto dall'amministrazione Anglo-americana della Venezia
Giulia" la facoltà di venire assunto in servizio nei corpi delle
guardie di p.s., della guardia di finanza e forestale dello Stato, in
ruoli separati;
che la stessa legge n. 1600 del 1960, ha dato facoltà a detto
personale, in presenza di determinati requisiti, di optare per
l'ammissione a corsi di qualificazione per l'inquadramento nei ruoli
normali della p.s., guardia di finanza, degli agenti di custodia e
della guardia forestale dello Stato;
che, pertanto, la norma impugnata appare giustificata dalla
particolare posizione del personale che ha optato - avvalendosi del
beneficio consentito dall'art. 17 della l. n. 1600 del 1960 - per
l'inquadramento nei ruoli separati, in deroga alle normali procedure
ed anche in mancanza dei requisiti di regola necessari per
l'assunzione nei ruoli ordinari;
che palesemente non sussiste, pertanto, alcuna violazione delle
norme costituzionali assunte a parametro;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408 ("Norme
integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di
polizia, iscritto nei ruoli limitati, di cui all'art. 17 della L. 22
dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del Corpo della guardia
di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni"), sollevata
con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35 e
97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte