Ordinanza n. 252/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 449Codice di procedura penale
- art. 438legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice
di procedura penale del 1988, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 novembre 1989 dal Tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Lauricella Giovanni, iscritta al
n. 45 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1989 dal Pretore di Ravenna
nel procedimento penale a carico di Lazzari Angelo, iscritta al n. 52
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 dal Tribunale di Padova nel
procedimento penale a carico di Besson Ettore, iscritta al n. 77 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Asti, prima di aprire un dibattimento
promosso con rito direttissimo, ha, con ordinanza del 27 novembre
1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di
procedura penale del 1988, "nella parte in cui non prevede per il
giudice la possibilità di sindacare il mancato consenso del P.M.
alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato al
fine di applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442
C.P.P.";
e che un'analoga questione hanno sollevato, sempre prima
dell'apertura di dibattimenti promossi con rito direttissimo, il
Pretore di Ravenna, con ordinanza del 9 dicembre 1989, denunciando,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 438 del
codice di procedura penale del 1988, "laddove attribuisce al P.M. la
facoltà di esprimere un dissenso immotivato sulla richiesta di
giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non prevede un
controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del
dissenso, così impedendo l'instaurazione di un effettivo
contraddittorio tra le parti e una verifica del giudice in ordine
alla causa impeditiva dell'applicazione di una riduzione automatica
della pena", e il Tribunale di Padova, con ordinanza dell'8 gennaio
1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111
della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 438 del codice di
procedura penale del 1988 - "il quale nel caso di specie dovrebbe
trovare applicazione in relazione agli artt. 451 n. 5 e 452 n. 2
dello stesso codice" - in quanto "la decisione del P.M. di negare il
consenso alla applicazione del giudizio abbreviato è assolutamente
discrezionale ed insindacabile perché non è previsto alcun
controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del
dissenso, sicché viene a dipendere esclusivamente dalla scelta del
P.M. la possibilità per l'imputato di fruire dei benefici in termini
di pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p.";
Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno
riuniti;
che le ordinanze di rimessione - nonostante siano state tutte
pronunciate anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal
pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449,
terzo comma, del codice di procedura penale del 1988, rito in ordine
al quale "il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero
forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo
comma", del codice di procedura penale del 1988 - hanno denunciato
l'art. 438 dello stesso codice, norma non applicabile nei giudizi a
quibus (v. sentenza n. 183 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura
penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102
e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Asti, dal Pretore di
Ravenna e dal Tribunale di Padova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte