Ordinanza n. 252/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 422, primo e
secondo comma, e 425 del codice di procedura penale, e dell'art. 125
del testo delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale (testo approvato con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con n. 4 ordinanze
emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Ancona iscritte ai nn. 85, 94, 109 e 110 del registro ordinanze 1991
e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 9 e 10,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, nel corso di udienze preliminari nelle quali la
difesa degli imputati aveva richiesto prova per testi e "consulenza
tecnica d'ufficio", ha sollevato, con tre ordinanze di identico
contenuto del 12 e 13 novembre 1990 (reg. ord. nn. 85, 109 e 110 del
1991), questione di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo
e secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui
non sembra consentire alle parti di prospettare al giudice per le
indagini preliminari temi nuovi o incompleti sui quali si rende
necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione,
vincolando l'attivazione del meccanismo di cui al primo comma alla
propulsione da parte del giudice stesso, e nella parte in cui non
comprende nella dizione 'consulenti tecnici' anche la nomina di
c.t.u. da parte del giudice stesso";
che, ad avviso del remittente, la impugnata normativa
contrasterebbe, da un lato, con l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, per violazione del principio dell'accertamento della
verità materiale, e, dall'altro, con l'art. 97 della Costituzione,
in quanto non consente all'udienza preliminare di svolgere la
funzione di autentico filtro selettore diretto ad evitare
l'inflazione dei dibattimenti;
che lo stesso giudice, nel corso di un'altra udienza preliminare
nella quale la difesa degli imputati aveva richiesto prova per testi,
ha sollevato, con ordinanza del 5 dicembre 1990 (reg. ord. n. 94 del
1991), questione di legittimità costituzionale "relativa alla
disparità di trattamento fra l'art. 125 disp. att. del nuovo codice
di procedura penale laddove comprende nella formula 'idonei a
sostenere l'accusa in giudizio' anche l'insufficienza di prove e
l'art. 425 n. 1 del codice di procedura penale laddove afferma il
concetto di evidenza ai fini del non luogo a procedere in modo
generico anziché circostanziato, senza un sufficiente meccanismo di
raccordo con l'art. 422 nn. 1 e 2 stesso codice, laddove consente la
ricerca della prova dell'evidenza sotto ogni profilo"; nonché
questione concernente lo stesso "art. 422 nn. 1 e 2 laddove non
sembra consentire alle parti la prospettazione al giudice della
necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire
l'acquisizione di ulteriori informazioni...... rispetto alla ipotesi
in cui sia il giudice stesso, terminata la discussione, ad effettuare
detta prospettazione nei confronti delle parti";
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate
violerebbero gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, quest'ultimo per
"l'inevitabile inflazione dei dibattimenti" dovuta
all'"obbligatorietà scontata del rinvio a giudizio" che deriverebbe
dalle norme medesime;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità della
questione relativa agli artt. 125 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e 425 del codice stesso (sollevata con
l'ordinanza del 5 dicembre 1990), in quanto prospettante una
disparità di trattamento tra norme irrilevante ai fini dell'art. 3
della Costituzione, e per l'infondatezza di tutte le altre questioni;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o,
comunque, strettamente connesse, vanno riuniti e decisi
congiuntamente;
che, in ordine alla questione - sollevata con tutte le ordinanze
di rimessione - relativa all'art. 422, primo e secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui, ad avviso del giudice
a quo, non consente alle parti di prospettare al giudice dell'udienza
preliminare temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario
acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione (ovvero di
prospettare la necessità di non dichiarare chiusa la discussione
agli stessi fini), subordinando tale meccanismo all'impulso da parte
del giudice stesso, la questione è stata già esaminata da questa
Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 64 del 1991;
che in detta pronuncia si è, in sintesi, affermato che
l'udienza preliminare è stata congegnata come un procedimento allo
stato degli atti e non come strumento di accertamento della verità
materiale, cioè come una fase processuale e non di cognizione piena,
nella quale la funzione del giudice non consiste in una valutazione
di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione
dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimità della domanda di
giudizio avanzata dal pubblico ministero: con la conseguenza che deve
ritenersi coerente a tale impostazione il fatto che spetti al
giudice, al solo fine di evitare situazioni di stallo decisorio,
individuare "temi nuovi o incompleti" il cui accertamento risulti
decisivo a detti fini;
che, peraltro, si è altresì sottolineato che indicazioni o
sollecitazioni in tal senso possono certamente provenire dalle parti
nel corso della discussione prevista nell'art. 421 (anche mediante
presentazione di memorie e richieste scritte, ai sensi dell'art.
121), fermo rimanendo però che non si può prescindere dalla previa
valutazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e
dalla previa indicazione da parte sua dei temi, nuovi o incompleti,
sui quali promuovere il "supplemento istruttorio";
che le anzidette considerazioni valgono non soltanto ad
escludere la violazione dell'art. 24 della Costituzione (invocato
nell'ordinanza introduttiva del giudizio deciso con la citata
sentenza n. 64 del 1991), in quanto i modi di esercizio e di
fruizione del diritto di difesa possono diversamente atteggiarsi in
relazione alle caratteristiche strutturali e funzionali dei singoli
procedimenti, ma altresì la lesione degli altri parametri ora
indicati (artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, la cui violazione non
risulta peraltro sempre sorretta da adeguata motivazione);
che le medesime argomentazioni valgono, poi, anche ad escludere
la fondatezza della questione - sollevata in riferimento agli artt.
24 e 97 della Costituzione - relativa alla mancata previsione
nell'art. 422 del codice di procedura penale della possibilità di
nomina di un consulente tecnico d'ufficio (recte, perito) da parte
del giudice (anche su sollecitazione delle parti), non potendo tale
scelta ritenersi irragionevole, tenuto conto della natura e della
funzione dell'udienza preliminare dianzi evidenziate, le quali hanno
indotto il legislatore delegato a limitare il "supplemento
istruttorio" solo a taluni mezzi di prova, con esclusioni di altri
(tra cui, appunto, le perizie, i confronti ecc.);
che in relazione, infine, alla questione, sollevata con
l'ordinanza del 5 dicembre 1990, relativa alla pretesa "disparità di
trattamento fra l'art. 125 disp. att. del codice di procedura penale
e l'art. 425 dello stesso codice" in ordine alla diversità delle
regole da dette norme adottate ai fini, rispettivamente,
dell'archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere, va,
innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, dovendosi ritenere che con l'ordinanza
di rimessione - non senza uno sforzo interpretativo dovuto alla
formulazione non certo felice - il giudice a quo abbia inteso
censurare non la diversità delle due disposizioni in sé, bensì la
disparità di trattamento in cui verrebbe a trovarsi, pur in presenza
di vicende analoghe, l'imputato in ordine al quale il giudice,
all'esito dell'udienza preliminare, deve decidere se pronunciare
sentenza di non luogo a procedere ovvero decreto che dispone il
giudizio, rispetto alla persona sottoposta alle indagini per la quale
il giudice deve decidere se accogliere o meno la richiesta di
archiviazione presentata dal pubblico ministero: nel senso che le
condizioni per ottenere il non luogo a procedere (art. 425 del codice
di procedura penale) sarebbero più gravose (evidenza della prova
della non responsabilità) rispetto a quelle - assunte come tertium
comparationis - richieste per ottenere l'archiviazione (inidoneità
degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio: art. 125
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271);
che, così interpretata la proposta questione, questa Corte ha
già avuto modo di rilevare, nella sentenza n. 88 del 1991, come la
formula adoperata nel citato art. 125 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale - elementi "non idonei a sostenere
l'accusa" - vada intesa, tanto più se raffrontata a quella contenuta
nell'art. 115 del progetto preliminare ('elementi non sufficienti..
.. .. al fine della condanna'), nel senso che sulla base degli
elementi acquisiti l'accusa deve essere chiaramente insostenibile e
quindi la notitia criminis inequivocamente infondata, coerentemente a
quanto stabilito nella direttiva n. 50 della legge-delega: con la
conseguenza che la differenza rispetto alla regola adottata per il
non luogo a procedere, seppur persistente, si attenua sensibilmente,
non potendosi negare un certo accostamento - anche se in prospettive
diverse - tra insostenibilità dell'accusa ed evidenza
dell'innocenza;
che, inoltre, come pure si è affermato nella predetta
pronuncia, la differenza è giustificata dalla diversa funzione che
le due discipline assolvono nel sistema del codice, attinendo la
prima ad una fase in cui il controllo del giudice è volto sì a non
dar ingresso ad accuse insostenibili, ma ancor più a far fronte
all'eventuale inerzia del pubblico ministero ed a garantire, in
definitiva, l'obbligatorietà dell'azione penale, mentre la seconda
concerne una fase in cui il controllo stesso si svolge in chiave
essenzialmente garantistica, al fine cioè di tutelare l'imputato nei
confronti di accuse rivelatesi palesemente infondate;
che, in ogni caso, la situazione dell'imputato nell'udienza
preliminare non è certamente identica a quella della persona
sottoposta alle indagini, in quanto basta osservare che nei confronti
del primo è stata esercitata l'azione penale, mediante la richiesta
di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, e quindi si è
in una fase in cui si è instaurato un tipico rapporto processuale
tra le parti e il giudice, del tutto diversa da quella assunta come
termine di raffronto, e pertanto ad essa non paragonabile ai fini
dell'art. 3 della Costituzione;
che, in conclusione, tutte le sollevate questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2,
3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza del 5 dicembre
1990 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte