Art. 1 c.p.p.
Giurisdizione penale
La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Giurisdizione penale
La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art1 · fonte su Normattiva