Ordinanza n. 252/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 222/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità
pensionabile) promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1991 dal
Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Eredi di Talamo
Luigia ed I.N.P.S., iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione degli Eredi di Talamo Luigi e
dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992, il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra
Talamo Luigia e l'INPS ed avente ad oggetto il riconoscimento del
diritto a pensione di invalidità, il Pretore di Roma con ordinanza
del 21 novembre 1991 (reg. ord. n. 48 del 1992) sollevava, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,
n. 222, il quale esclude il diritto ora detto per gli iscritti
nell'assicurazione generale lavoratori autonomi, che presentino
domanda obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, che presentino
domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile;
che ad avviso del Pretore la detta esclusione, per il caso in
cui il lavoratore, pur avendo raggiunto l'età pensionabile, non
avesse versato il minimo contributivo per ottenere la pensione di
vecchiaia, poteva contrastare con l'art. 3 della Costituzione, in
quanto dava luogo ad un ostacolo capace di impedire lo "sviluppo
della persona umana", nonché con l'art. 38 della Costituzione, ossia
col diritto alla previdenza e all'assistenza sociale;
che tanto l'INPS quanto gli eredi della parte privata si
costituivano, tutti facendo presente che la questione era stata già
decisa da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988;
Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata
illegittima con la sentenza ora detta, onde la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,
n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte