Ordinanza n. 252/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre
1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul
ricorso proposto da Marte Domenico Antonio contro il Ministero delle
Finanze, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel procedimento tra Marte Domenico Antonio e il
Ministero delle Finanze diretto ad ottenere il trattenimento in
servizio fino al settantesimo anno di età, il Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, con ordinanza del 19
dicembre 1991 (R.O. n. 738 del 1992), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il diritto al
trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del
personale statale ultra-sessantacinquenne invalido civile che ha già
beneficiato della elevazione a cinquantacinque anni del limite
massimo per l'accesso all'impiego in base alla legge n. 482 del 1968
ma che ha già conseguito il diritto al minimo pensionistico;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per la disparità di
trattamento che si verificherebbe tra coloro che di tale elevazione
godono e coloro, invece, che sono collocati a riposo a sessantacinque
anni pur avendo raggiunto il minimo pensionabile e per l'evidente
mancato incremento del trattamento pensionistico;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della
questione;
Considerato che la questione è stata decisa (sentt. nn. 461 del
1989, 440 e 490 del 1991) nel senso che la regola è quella del
collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato a sessantacinque
anni ora elevato a sessantasette anni (decreto legislativo n. 503 del
1992);
che la deroga a tale regola, con l'elevazione dell'età
pensionabile a settanta anni, rientra nella discrezionalità del
legislatore, di fatto esercitata per specifiche categorie, tra cui
non rientrano gli invalidi civili e che detta deroga non può essere
estesa ad altre categorie a seguito di un giudizio di legittimità
costituzionale, attesa la natura della norma di previsione;
che, peraltro, la deroga è pienamente conforme a Costituzione
ed è insindacabile in questa sede (sent. n. 440 del 1991);
che i precedenti citati dal remittente (sentt. nn. 282 del 1991
e 461 del 1989) si riferiscono all'ipotesi in cui il dipendente non
ha raggiunto il minimo della pensione, il che non è nella specie;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,
sollevata dal T.A.R. Calabria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte