Ordinanza n. 252/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice
penale nel testo antecedente alla novella recata dalla legge 16
luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in
materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416, 555 del codice
di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre
1997 dal tribunale di Sondrio, iscritta al n. 863 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1997, pervenuta a
questa Corte il 3 dicembre 1997, il tribunale di Sondrio ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.
25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 323 del codice
penale (Abuso d'ufficio), nel testo antecedente alla novella recata
dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice
penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416, 555
del codice di procedura penale);
che il giudice a quo, chiamato a giudicare, dopo l'entrata in
vigore della legge di riforma che ha ridefinito la fattispecie
incriminatrice, un imputato di abuso d'ufficio per un fatto commesso
sotto il vigore dell'art. 323 cod. pen. nella sua precedente
formulazione, afferma di dovere fare comunque applicazione di tale
ultima norma, onde verificare, ai fini dell'applicazione delle regole
sulla successione delle norme penali nel tempo, dettate dall'art. 2
cod. pen., se la condotta ascritta all'imputato sia sussumibile sia
nella fattispecie astratta descritta dalla norma previgente, sia in
quella descritta dalla norma attualmente in vigore;
che, sempre secondo il remittente, ai fini del giudizio di
rilevanza della questione dovrebbe aversi riguardo "alla formulazione
della fattispecie astratta" e non già "all'eventuale concreta
determinatezza del capo di imputazione";
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
osserva che, secondo l'interpretazione corrente del testo previgente
dell'art. 323 cod. pen., venivano ricompresi nella condotta
incriminata ogni violazione del parametro di doverosità come risulta
dalle regole normative improntate ai principi di legalità,
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ogni
comportamento esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini
istituzionali, nonché gli atti viziati da eccesso di potere;
che, ad avviso dell'autorità remittente, siffatta
interpretazione, la quale costituirebbe "diritto vivente", non
consentirebbe di escludere dubbi sull'indeterminatezza della
fattispecie penale, in relazione ad espressioni quali "parametro di
doverosità" o "fini istituzionali", o alla figura normativamente non
definita e in costante evoluzione dell'eccesso di potere;
che non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che una questione di legittimità costituzionale può
bensì essere proposta nei confronti di una disposizione abrogata, ma
solo in quanto il giudice remittente motivatamente ritenga che essa
sia ancora applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, in forza
delle regole sulla successione delle norme nel tempo;
che, nella specie, il giudice a quo è chiamato a confrontare le
due norme incriminatrici, quella precedentemente in vigore e quella
risultante dalla legge di riforma, in relazione alla condotta
concretamente contestata all'imputato, allo scopo di stabilire se
l'una o l'altra delle due norme risulti applicabile ai fini del
giudizio, in osservanza delle regole sulla successione di norme
penali nel tempo;
che, dunque, solo all'esito di tale operazione di raffronto il
giudice individuerà quale sia la norma applicabile nel giudizio, in
ordine alla quale possa proporsi una eventuale questione di
legittimità costituzionale rilevante nel giudizio;
che in assenza di tale determinazione la questione sollevata si
presenta, invece, come meramente eventuale e sfornita di congrua
motivazione sulla rilevanza (cfr. sentenze n. 195 del 1982, n. 182
del 1984; ordinanza n. 207 del 1993);
che il raffronto fra le due norme incriminatrici, ai fini di
determinare la norma applicabile, non comporta alcuna applicazione
giudiziale delle norme stesse, ma costituisce una mera operazione
logica di confronto fra due descrizioni di fattispecie, e fra
ciascuna di esse e la condotta contestata all'imputato, operazione
preliminare e strumentale rispetto alla scelta della norma
eventualmente applicabile, e non condizionata dall'eventuale dubbio
sulla illegittimità costituzionale dell'una o dell'altra norma;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per
difetto di attuale rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso
d'ufficio), nel testo antecedente alla novella recata dalla legge 16
luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in
materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416, 555 del codice
di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Sondrio con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte