Ordinanza n. 252/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 49legge 88/1989
- art. 2legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 2legge 88/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3,
seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e
dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra M. Edil S.r.l. in liquidazione e l'INPS iscritta
al n. 166 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visti gli atti di costituzione della M. Edil S.r.l. e dell'INPS
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Arturo Maresca per la M.Edil S.r.l., Fabio
Fonzo e Antonio Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe
Albenzio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che nel corso di una controversia - in cui una società
contestava di essere stata inquadrata dall'INPS nel settore
industriale sostenendo di dover pagare l'inferiore aliquota
contributiva prevista per il commercio - il Tribunale di Firenze, in
data 20 marzo 1996, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli artt. 1, 3 e 41
della Costituzione;
che la questione era rilevante perché, a seguito della
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4837 del
1994, la norma impugnata doveva essere interpretata nel senso che gli
inquadramenti fissati in data anteriore a quella di entrata in vigore
della legge n. 88 del 1989 mantengono la propria validità anche in
seguito, con la conseguenza che la nuova normativa si applica solo
alle imprese che hanno iniziato l'attività in un momento successivo;
che una simile interpretazione veniva oggettivamente a creare
una discriminazione tra imprese che operano nel medesimo territorio
sulla base della sola differenza costituita dalla data di inizio
dell'attività, discriminazione già sottoposta a scrutinio di
costituzionalità e sostanzialmente riconosciuta da questa Corte con
la sentenza n. 378 del 1994, nella quale era stato rivolto al
legislatore un monito, avvertendosi la necessità che la norma
transitoria in questione non protraesse indefinitamente la propria
efficacia;
che questa Corte, con ordinanza n. 322 del 1997, disponeva la
restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per una rivalutazione
della rilevanza, a seguito dello ius superveniens costituito
dall'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, che ha
comportato la cessazione del regime transitorio di classificazione
delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 1997;
che in conseguenza di questa ordinanza il Tribunale di
Firenze ha sollevato ulteriormente questione di legittimità
costituzionale, ritenendone la perdurante rilevanza e la non
manifesta infondatezza, dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della
legge 9 marzo 1989, n. 88 e dell'art. 2, comma 215, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), senza espressa indicazione di alcun parametro;
che a parere del giudice a quo le perplessità emergenti
dalla sentenza n. 378 del 1994 di questa Corte debbono ritenersi
ancora valide, e ciò pur in presenza dell'art. 2, comma 215, della
legge n. 662 del 1996, perché l'impugnato art. 49 determina
un'immotivata disparità di trattamento, in ordine agli oneri
previdenziali, tra imprese che operano nello stesso settore e nello
stesso territorio;
che il termine di cessazione del regime transitorio,
auspicato da questa Corte nella sentenza ora citata e stabilito dalla
legge n. 662 del 1996, doveva essere posto, ad avviso del rimettente,
non alla data del 1° gennaio 1997, bensì in un momento precedente,
da collocarsi "nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in
vigore della legge n. 88/1989 e la data della pronunzia di
costituzionalità", proprio in considerazione dei cospicui oneri
previdenziali che continuano a gravare sulle imprese in conseguenza
di una classificazione ormai del tutto superata;
che davanti a questa Corte si è costituita la società
appellante nel giudizio a quo chiedendo l'accoglimento della
questione e si è costituito anche l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, chiedendo che la prospettata questione sia
dichiarata non fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della
presente questione.
Considerato che, secondo il costante insegnamento di questa
Corte, in caso di omessa indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza
di rimessione, dei parametri costituzionali che si assumono violati,
la questione di legittimità costituzionale è ugualmente ammissibile
qualora gli stessi risultino "chiaramente deducibili, anche se solo
in maniera implicita, dal contesto della motivazione" (sentenza n. 99
del 1997 e ordinanza n. 393 del 1997);
che nella specie il Tribunale di Firenze, nel rimettere
l'odierna questione, si è direttamente richiamato (riportandone
l'integrale testo) alla propria precedente ordinanza del 1996, nella
quale si assumeva che l'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge
9 marzo 1989, n. 88, fosse in contrasto con gli articoli 1, 3 e 41
della Costituzione; parametri che possono essere assunti come
criterio di giudizio anche della presente decisione;
che questa Corte, nel dichiarare inammissibile, con la
sentenza n. 378 del 1994, la questione relativa alla potenziale
attitudine del regime transitorio in esame a protrarre
indefinitamente la propria efficacia, ha sottolineato la necessità
di un intervento del legislatore finalizzato a porre un termine
finale a tale regime;
che il legislatore, pur godendo della più ampia
discrezionalità nello stabilire i limiti di applicabilità delle
norme transitorie, deve comunque rispettare i principi della
ragionevolezza e della non arbitrarietà;
che, nel caso specifico, la previsione di cui all'art. 2,
comma 215, della legge n. 662 del 1996 dimostra che il legislatore ha
recepito l'invito rivoltogli da questa Corte ed ha provveduto a
fissare la data del 1° gennaio 1997, a partire dalla quale la
classificazione di tutti i datori di lavoro ai fini previdenziali
dev'essere effettuata soltanto in base ai nuovi criteri fissati
dall'art. 49, comma 1, della legge n. 88 del 1989;
che non vi è alcuna ragione vincolante per affermare, come
invece ritiene il giudice a quo che la cessazione dell'ultrattività
del regime transitorio doveva essere fissata dalla legge
anteriormente alla pronuncia n. 378 del 1994 di questa Corte, dal
momento che nella menzionata sentenza non si è ritenuto che
l'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88,
fosse già allora in contrasto con gli invocati parametri
costituzionali;
che, pertanto, la presente questione deve ritenersi
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte,
della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e dell'art. 2,
comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dal Tribunale di
Firenze, in riferimento agli articoli 1, 3 e 41 della Costituzione,
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte