Ordinanza n. 253/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 143Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), in riferimento
all'art. 324 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13
marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, sui
ricorsi riuniti proposti da Marocco Rosa, iscritta al n. 252 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, con
ordinanza emessa il 13 marzo 1985, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597, nella parte in cui prevede che i redditi dei beni dei figli
minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori siano imputati per
metà a ciascuno di essi, in relazione all'art. 324 del codice
civile.
Considerato che la norma di cui l'art. 324 del codice civile, alla
quale è sotteso il principio del favor minoris, nel prevedere che i
frutti dei beni dei figli dei quali i genitori hanno l'usufrutto
siano destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed
educazione dei figli stessi, rivesta un carattere non prevalentemente
precettivo;
che, pertanto, la norma non si discosta concettualmente da
quanto previsto dall'art. 143 del codice civile, in ordine alla
destinazione dei redditi dei coniugi ai bisogni della famiglia;
che non è perciò possibile argomentare da essa nel senso che i
redditi dei beni in questione possano venir sottratti alla
disponibilità dei genitori a tal punto da non rientrare nella
valutazione della loro capacità contributiva.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di
Ivrea con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3
e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
1 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte