Ordinanza n. 253/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, quarto
comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a
carico di Tanfani Ivo, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 1990, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 409, quarto comma,
del codice di procedura penale "laddove non sancisce esplicitamente
il carattere ordinatorio e vincolante per il pubblico ministero
dell'indicazione di ulteriori indagini in quanto ritenute necessarie
e laddove non contempla e prevede esplicite conseguenze procedurali
quali l'avocazione delle indagini preliminari da parte del
procuratore generale presso la Corte di appello, nell'ipotesi in cui
il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento delle
ulteriori indagini preliminari come indicate", e dell'art. 412,
secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui "la detta
avocazione ha carattere facoltativo (contrariamente al primo comma)"
anche nel caso di inottemperanza all'ordine pronunciato dal giudice
per le indagini preliminari;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che questa Corte (v. sentenza n. 88 del 1991) ha
già avuto modo di affermare che "il problema dell'archiviazione sta
nell'evitare il processo superfluo senza escludere il principio di
obbligatorietà ed anzi controllando caso per caso la legalità della
inazione", riconoscendosi come adeguati strumenti volti a garantire
la tendenziale completezza delle indagini e scongiurare l'eventuale
inerzia del pubblico ministero proprio gli istituti previsti dagli
artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, c.p.p., entrambi
oggetto di denuncia;
che se, da un lato, il pubblico ministero ha l'obbligo di
compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409,
quarto comma, c.p.p., tale obbligo non è avulso né autonomo
rispetto a quello di compiere "ogni attività necessaria" per
assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale
(art. 358 in relazione all'art. 326 c.p.p.), di talché l'indicazione
del giudice opera come devoluzione di un tema di indagine che il
pubblico ministero è chiamato a sviluppare in piena autonomia e
libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di
assunzione dei singoli atti che ritenga necessari ai fini suddetti;
che pertanto è un errore il ritenere che il giudice, allorché
indica al pubblico ministero ulteriori indagini, "le dispone e le
commissiona", procedendo a formulare una tassativa elencazione di
specifici atti rispetto ai quali si prefigura una sorta di "delega"
al pubblico ministero circa il relativo espletamento; giacché, per
questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico
ministero di gestire e dirigere l'attività di indagine che, al
contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attività stessa
sia svolta su "indicazione" del giudice;
che le considerazioni che precedono valgono anche per la
questione relativa all'art. 412, secondo comma, c.p.p., in ordine
alla quale il rimettente ritiene sia da configurare alla stregua di
scelta costituzionalmente imposta quella di prevedere come
"obbligatoria" l'avocazione del procuratore generale nell'ipotesi in
cui il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento
delle ulteriori indagini indicate a norma dell'art. 409, quarto
comma, c.p.p., e ciò perché, al contrario, l'intervento sostitutivo
del procuratore generale previsto dalla norma denunciata non è in
sé destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o
a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione
ovvero, ancora, a dirimere patologiche - e perciò stesso non
disciplinabili - situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad
un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto
l'attività di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono
istituzionalmente imposti al pubblico ministero;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte