Art. 326 c.p.p. — Finalita' delle indagini preliminari
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva