Ordinanza n. 253/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 3legge 724/1994
- art. 9legge 724/1994
- art. 53legge 724/1994
- art. 20legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), promossi con cinque ordinanze emesse in data 16 e 18
luglio 1996 dal pretore di Roma, rispettivamente iscritte ai nn.
1285, 1286, 1353, 1354 e 1355 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1996 e n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che con cinque separate ordinanze di identico contenuto,
emesse in data 16 e 18 luglio 1996 in distinti procedimenti penali
per i reati di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 53 e
112 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), là dove prevede la
rinuncia alla pretesa punitiva per alcuni dei reati sanzionati dalle
leggi urbanistiche per i manufatti abusivi;
che, a parere del giudice a quo l'omessa verifica e specifica
comparazione degli interessi lesi dalla condotta illecita, insita
nella realizzazione di abusi edilizi, oggetto della definizione
agevolata con la conseguente rinuncia alla pretesa punitiva, oltre ad
essere affetta da irrazionalità per disparità di trattamento,
pregiudica l'assetto del territorio e dell'ambiente presidiati dalla
normativa in materia di vigilanza sulle violazioni edilizie;
che, inoltre, la natura di misura finanziaria del condono
edilizio impone la puntuale parametrazione degli oneri concessori
alla capacità contributiva di colui che fruisce del beneficio in
parola; mentre la scissione fra reato e punibilità costituisce
ostacolo ed impedimento all'obbligatorietà dell'azione penale;
che in tre dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che le questioni sollevate sono coincidenti e
investono la medesima norma e che pertanto i relativi giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che le questioni, nei termini in cui vengono sollevate in
riferimento agli artt. 3, 9 e 112 della Costituzione, hanno già
formato oggetto di esame da parte della Corte con la sentenza n. 427
del 1995 che ha dichiarato l'infondatezza, e in riferimento all'art.
53 della Costituzione con l'ordinanza n. 395 del 1996 che ha
dichiarato la manifesta infondatezza;
che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,
suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 53, e 112 della
Costituzione, dal pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte