Ordinanza n. 253/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 264/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera c), della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1997 dal
tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania,
sul ricorso proposto da Pruiti Ciarello Rosario contro la provincia
regionale di Catania, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1998
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie
speciale, n. 44 dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione di Catania, con ordinanza emessa il 12 giugno 1997, pervenuta
a questa Corte il 14 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera c) della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo
svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per
il delitto di emissione di assegno a vuoto;
che vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione, e
segnatamente dei canoni di ragionevolezza e di proporzione, per
l'automatismo sanzionatorio di cui la norma denunciata sarebbe
espressione;
che vi sarebbe altresì lesione degli articoli 4 e 35 della
Costituzione, perché si impedirebbe l'esercizio di un'attività
economica in ragione di un comportamento illecito non particolarmente
grave, e senza che il sacrificio del diritto al lavoro trovi
giustificazione in altri interessi di rango costituzionale.
Considerato che non risulta illegittima, di per sé, la previsione
legislativa della condanna penale quale requisito negativo, atto a
fungere da filtro per l'ammissione all'impiego (sentenza n. 249 del
1997);
che secondo quanto chiarito da questa Corte non si può evocare
il principio di gradualità e articolazione del procedimento con
riguardo all'accertamento dei requisiti soggettivi di accesso, i
quali devono essere definiti in termini univoci dal legislatore, sia
per l'impiego pubblico, sia per il lavoro privato soggetto ad
autorizzazione amministrativa (sentenze nn. 405 e 226 del 1997, 326 e
203 del 1995);
che non può essere accolta la richiesta, avanzata dal Collegio
rimettente, di un intervento di questa Corte volto a limitare nel
tempo la preclusione dell'attività professionale in esame, quale
consegue alla condanna per il delitto di emissione di assegni a
vuoto, perché oggetto di una ponderazione di merito che va riservata
alla discrezionalità del legislatore;
che la questione risulta quindi manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto
1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto), nella parte in cui preclude,
senza limite temporale, lo svolgimento dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia
riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione,
dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di
Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte