Ordinanza n. 254/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità degli artt. 126 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato") e 42, terzo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 ("Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso
con ordinanza emessa
l'8 luglio 1981 dal T.A.R. delle Marche, iscritta al n. 824 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche,
con ordinanza in data 8 luglio 1981, ha denunciato l'illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., degli
artt. 126 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e 42, terzo comma, del
d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui non prevedono per
i dipendenti dimissionari di sesso maschile coniugati o con prole a
carico un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque
anni, ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la
maturazione del diritto a pensione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione è priva di motivazione
in ordine alla rilevanza della proposta questione che si dà
apoditticamente per scontata e che, d'altra parte, non si rinvengono
nella breve esposizione del fatto elementi che consentano di
accertare la rilevanza medesima, in quanto non risulta se il
ricorrente nel giudizio di merito avesse, alla data della domanda,
una anzianità di servizio effettivo non inferiore a 15 anni e non
superiore a 20 anni e fosse nella situazione di coniugato o con prole
a carico;
che la costante giurisprudenza di questa Corte esige che la
rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi
risultanti dalla stessa ordinanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 126 del d.P.R. 10 gennaio
1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili e militari dello Stato") e 42, terzo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 ("Testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte