Art. 126Dimissioni dell'impiegata coniugata

L'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, puo' presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai fini del compimento dell'anzianita' minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione e' concesso all'impiegata predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art126 · fonte su Normattiva