Ordinanza n. 254/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 123d.P.R. 43/1988
- art. 1legge 657/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma 4,
del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n.
657), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal pretore di
Fermo nel procedimento civile vertente tra Macarri Massimo e la Cassa
di Risparmio di Fermo S.p.a., iscritta al n. 434 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 7 marzo 1996 (r.o. n.
434 del 1996), nel corso di una causa civile vertente tra Macarri
Massimo e la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., il pretore del
circondario di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma 4, del
d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986,
n. 657);
che, secondo il giudice rimettente la norma censurata, nel far
riferimento, ai fini del diritto del titolare della esattoria ad
essere assunto presso il nuovo concessionario, "non al reddito che il
titolare (o il suo dante causa) abbia tratto dalla gestione
dell'esattoria, bensì ad un dato non significativo, quale
l'ammontare delle riscossioni", vanificherebbe la finalità della
disposizione stessa diretta a tutelare "il titolare il quale abbia
prestato attività lavorativa assimilabile a quella dei dipendenti";
che l'ordinanza sollecita una pronuncia della Corte volta
all'introduzione di un criterio che faccia, invece, riferimento al
reddito effettivamente conseguito dal titolare o dal suo dante causa,
da rapportarsi al reddito di lavoro, percepito, all'epoca, dai
lavoratori dipendenti dalle esattorie, garantendo così la tutela
effettiva del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35
della Costituzione) ed evitando una discriminazione in danno dei
titolari delle esattorie "che abbiano svolto attività assimilabile a
quella degli (eventuali) loro dipendenti";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sollevata sia dichiarata infondata;
Considerato che l'art. 123 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, dopo
aver previsto (comma 1) per i titolari di esattorie delle imposte da
data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in
vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, nonché per gli eredi
succeduti nella gestione dopo il 31 dicembre 1980, il diritto ad
essere assunti alle dipendenze dei concessionari del servizio di
riscossione dei tributi, esclude, tuttavia, con la disposizione
impugnata, "i titolari di esattorie nonché gli eredi succeduti nella
gestione, se nell'anno 1983, per dette esattorie, sono stati
percepiti aggi, per riscossioni in base a ruolo e per versamento
diretto, complessivamente superiori a 50 milioni di lire";
che, contrariamente a quanto assume il rimettente, il dato di
riferimento adottato per individuare il diritto ad essere assunti
dalle nuove concessionarie del servizio si può considerare
espressivo sia dell'entità delle riscossioni, sia del reddito
conseguito dall'esattore;
che, comunque, il criterio accolto è frutto di scelte
discrezionali del legislatore medesimo al quale soltanto spetta di
stabilire non solo in ordine all'an, ma anche in ordine ai
presupposti del diritto all'assunzione, con il solo limite della non
arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della scelta operata;
che, a parte ciò, l'art. 4 della Costituzione è disposizione
che, come già evidenziato dalla Corte, non offre una garanzia
costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro ove
siano intervenuti, come nel caso di specie, mutamenti nelle
situazioni giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro
risulti fondato (sentenza n. 419 del 1993), mentre l'art. 35 della
Costituzione enuncia solo un principio generale di garanzia del
lavoro, demandando al legislatore, in concreto, la disciplina per la
protezione delle varie forme di attività lavorative (sentenza n. 1
del 1986);
che la questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 123, comma 4, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n.
43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal pretore del circondario
di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte